Applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea

L’INL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con nota n. 2668 del 18 marzo 2025, hanno offerto chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea e sulla conformità delle macchine ante Direttiva 89/392/CEE.

In particolare, la nota precisa che tutti i precetti che sono ricompresi in ogni singola classe di riferimento, in quanto raggruppati sulla base di un criterio selettivo finalizzato alla tutela di un comune interesse specifico o requisito di sicurezza (la stabilità e la solidità oppure le vie di uscita e di emergenza oppure le porte e portoni etc.) rientrano nella stessa categoria omogenea. Alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia chiaramente che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria (ad esempio, allegato IV, punti 1.1.1 e 1.1.7, D.Lgs. 81/2008) non dà luogo a un concorso materiale di illeciti, ma a una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie (ad esempio 1.1.1 e 1.2.6) comporta la violazione di più illeciti.

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