La recente pronuncia n. 12815/2026 della Suprema Corte ci consente di affrontare un tema di diritto sindacale, il quale, partendo da una questione strettamente procedurale, legata al sistema di elezione della RSU, si estende fino ad affrontare la questione dell’antisindacalità del comportamento datoriale.
L’elezione della RSU
Un primo aspetto da valutare, circa il tema in esame, riguarda la procedura di elezione della RSU. Come noto, con tale acronimo si intende la Rappresentanza Sindacale Unitaria all’interno di un’azienda, ovvero i rappresentanti dei lavoratori appartenenti a diverse sigle sindacali. La disciplina che riguarda detto organo sindacale, proposta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993, si è poi sviluppata negli anni a seguire in alcuni Accordi Interconfederali settoriali[1]. Con il Protocollo del 1993 si è, infatti, tratteggiata la disciplina generale sul tema, cui gli Accordi successivi sono andati uniformandosi.
Per quanto ci occorre faremo riferimento all’Accordo Interconfederale (AI) del 27 luglio 1994[2] e, in specifico, concentreremo la nostra attenzione, come detto, sulla procedura dell’elezione della RSU. La parte seconda, del citato Accordo declina, infatti, le regole relative proprio a tale procedura elettorale, andando a prevedere la costituzione di un Comitato elettorale, con proprie funzioni, così come la carica di Presidente e scrutatori di seggio.
In tale procedimento si ravvisano almeno 2 oneri a carico del datore di lavoro, verso il Comitato elettorale:
- mettere a disposizione la lista dei lavoratori, ex art. 19, AI[3];
- mettere a disposizione locali e attrezzature necessari per le votazioni[4].
Ciò comporta, quindi, una stretta cooperazione del datore di lavoro, con gli organi elettorali ed essenzialmente col Comitato, in relazione alla fase preliminare della procedura, escludendo naturalmente qualsivoglia ingerenza riguardo la votazione.
Il caso all’esame della Suprema Corte
La nostra attenzione va, quindi, alla casistica operativa, trattata dalla Corte di Cassazione nella recente sent. n. 12815/2026. Si tratta di un’ipotesi in effetti dal tutto particolare, la quale, tuttavia, ha il pregio di segnalarci quanta prudenza sia necessaria allorquando si affrontino tematiche di diritto sindacale.
Il fatto vedeva un’organizzazione sindacale indire le elezioni della RSU, per poi revocarle poco più di 1 mese dopo. Nel frattempo, tuttavia, altra sigla sindacale aveva provveduto a presentare una propria lista di candidati. A fronte di tutto questo, la società datrice di lavoro aveva ritenuto decaduta la RSU, non provvedendo quindi ai propri oneri, quali, come visto, l’invio dell’elenco dei lavoratori e la messa a disposizione dei locali aziendali. In sostanza, l’azienda aveva ritenuto come annullate le elezioni.
L’organizzazione sindacale, che risultava interessata alla votazione, aveva quindi proposto ricorso al giudice del lavoro per comportamento antisindacale da parte del datore, ex art. 28, St. Lav., risultando vincente nei 2 gradi di giudizio di merito. Da qui il ricorso in Cassazione dell’azienda.
La doglianza datoriale si muoveva su 2 direttrici:
- la prima relativa alla possibilità di revoca delle elezioni, da parte dell’organizzazione sindacale che le aveva indette;
- la seconda legata al fatto che la società aveva semplicemente preso atto delle discordanze tra le sigle sindacali.
In fondo, fa notare la difesa, l’Accordo Interconfederale esplicita una mera facoltà per la sigla sindacale interessata a indire le elezioni, e non un obbligo; da ciò discenderebbe, sempre secondo la tesi difensiva, la possibilità di revoca delle stesse.
La Suprema Corte, allineandosi con i giudici di merito, ritiene tali rilievi non fondati.
I giudici di legittimità svolgono, dapprima, un esame del testo dell’Accordo Interconfederale interessato, passandone in rassegna i punti salienti per la causa che li occupa. Da tutto questo viene rilevato come l’organizzazione sindacale potesse legittimamente indire le lezioni, essendo anche firmataria dell’Accordo Interconfederale, e come l’altra organizzazione sindacale, pur se non firmataria, fosse al contempo legittimata a presentare la propria lista di candidati.
I giudici fanno notare che «dal complesso delle previsioni dell’Accordo Interconfederale si desume chiaramente che quando l’organizzazione sindacale entra nel sistema della RSU partecipando alla relativa competizione elettorale tramite la presentazione di una lista rinuncia a costituire una RSA per il periodo di vigenza della RSU (come si evince dagli artt. 8 e 12)».
Viene quindi evidenziato come, una volta avviato il procedimento elettorale, il testo dell’Accordo preveda la necessaria costituzione di uno specifico Comitato elettorale, preposto a regolare e verificare tutte le fasi della consultazione; dalla presentazione delle liste, alle operazioni di voto, per finire ai risultati.
A parere della Suprema Corte, viste le indicazioni negoziali previste nell’Accordo, «emerge chiaramente che una volta che l’organizzazione sindacale ha avviato il rinnovo delle elezioni delle RSU la stessa perde ogni tipo di iniziativa e/o impulso nell’ambito del procedimento elettorale in quanto ogni fase viene sorvegliata e regolata esclusivamente da un soggetto terzo, il Comitato elettorale, assegnatario di tutti i compiti di verifica e regolare svolgimento della competizione elettorale sino alla conclusione di essa».
Indetta la consultazione, quindi, ogni potere decisorio e di verifica fuoriesce dall’ambito delle OO.SS., per divenire, invece, prerogativa unica del Comitato elettorale. Le OO.SS., pertanto, una volta indette le elezioni, non hanno alcun potere di interferire con il loro ordinario svolgimento. Questo, almeno, per quanto riguarda l’Accordo in esame.
Considerato tale rilevante aspetto procedurale, il datore di lavoro ha, quindi, l’obbligo di riferirsi, quanto ai propri oneri, soltanto col Comitato elettorale; a esso, infatti, dovrà fornire la lista dei lavoratori e gli strumenti necessari alle votazioni.
Vero è che, nel caso in esame, l’organizzazione sindacale che ha revocato l’elezione ha anche ritirato i propri membri dal Comitato elettorale, me è altrettanto vero che detto organo non è risultato decaduto per questo motivo né per altri, continuando, infatti, coi membri rimasti in carica la propria attività. I giudici fanno notare che per «la costituzione del Comitato in questione l’art. 4 [dell’Acc., N.d.R.] prevede che le singole organizzazioni “possano” e non necessariamente “debbano” designare un componente, e che, pertanto, la mancata designazione o il “ritiro” di taluni componenti non sacrifica l’intero organo già composto da altri lavoratori designati».
Il datore di lavoro, il quale, a fronte della revoca delle elezioni, ha omesso di inviare al Comitato elettorale la lista dei lavoratori e anche di indicare i locali per le votazioni, ha, quindi, posto in essere una condotta antisindacale verso l’organizzazione sindacale che aveva, invece, presentato una propria lista di candidati.
La Suprema Corte, infine, esprime il seguente principio di diritto: «In tema di elezione delle RSU, l’Accordo Interconfederale 27.7.1994 non consente alcun potere di revoca o sospensione della procedura elettorale all’organizzazione sindacale che ha avviato la competizione elettorale».
Conclusione
Dall’analisi di questo caso si evidenzia quanto possa risultare scivolosa la materia del diritto sindacale. La stessa, infatti, necessita di un’attenta analisi della normativa e dei testi della contrattazione collettiva, al fine di giungere a decisioni consapevoli, da parte del datore di lavoro, che consentano di evitare le spiacevoli conseguenze previste per una condotta antisindacale.
L’art. 28, St. Lav., presidia tale situazione patologica, indicando al comma 1: «Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con Decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti».
Ricordo che «il datore di lavoro che non ottempera al Decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale»[5]; quest’ultima norma prevede che «chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206».
[1] Quali esempi: Confindustria, Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993; Confcommercio, Accordo Interconfederale 27 luglio 1994; Confesercenti, Accordo Interconfederale 8 giugno 1995.
[2] Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil.
[3] Ex art. 19, Accordo Interconfederale 27 luglio 1994: «La Direzione aziendale metterà a disposizione del Comitato elettorale l’elenco dei dipendenti, previa richiesta da inviare almeno 15 giorni prima delle votazioni, nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali».
[4] Onere che si rileva sia dal disposto dell’Accordo Interconfederale, cui alla nota precedente, che ex art. 27, Legge n. 300/1970.
[5] Ex art. 28, comma 4, Legge n. 300/1970.
L’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“
