L’INPS, con circolare n. 62 del 27 maggio 2026, ha offerto istruzioni sulle modalità di compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2026-PF per gli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.
L’Istituto rammenta che l’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, stabilisce che i soggetti tenuti all’iscrizione presso l’INPS, per quanto concerne i propri obblighi contributivi – con esclusione dei coltivatori diretti – sono chiamati a determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti direttamente nell’ambito della dichiarazione dei redditi, attribuendo alla dichiarazione un ruolo centrale anche ai fini previdenziali.
A questa previsione si affianca quanto disposto dall’art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997, il quale stabilisce che i versamenti relativi sia al saldo sia agli acconti dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai soggetti titolari di una posizione assicurativa devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Tale allineamento temporale risponde all’esigenza di semplificazione e coordinamento degli adempimenti, consentendo ai contribuenti di gestire in modo unitario le proprie scadenze fiscali e previdenziali.
Con provvedimento n. 72078 del 27 febbraio 2026, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello Redditi 2026-PF, relativo al periodo d’imposta 2025. All’interno di tale modello assume particolare rilevanza il Quadro RR, la cui compilazione è obbligatoria per specifiche categorie di contribuenti iscritti a determinate gestioni previdenziali. In particolare:
- la sezione I del Quadro RR riguarda gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- la sezione II è destinata agli iscritti alla Gestione separata, con riferimento ai liberi professionisti;
- la sezione III interessa i lavoratori sportivi del settore dilettantistico, in attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, volto al riordino della disciplina in materia di enti sportivi e lavoro sportivo. In tali ambiti, il Quadro RR rappresenta lo strumento attraverso cui viene determinata e dichiarata la contribuzione dovuta.
Un ulteriore elemento di rilievo nel panorama normativo è rappresentato dal D.Lgs. n. 13/2024, che ha introdotto l’istituto del concordato preventivo biennale (CPB), concepito con la finalità di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), disciplinati dall’art. 9-bis, D.L. n. 50/2017. Il CPB consente, in sostanza, di concordare preventivamente con l’Amministrazione finanziaria una base imponibile valida per 2 periodi d’imposta, introducendo un meccanismo di maggiore certezza e prevedibilità. Successivamente, l’art. 7, D.Lgs. n. 81/2025, ha disposto l’abrogazione del CPB per i contribuenti in regime forfettario a decorrere dal 1° gennaio 2025, limitandone pertanto l’applicazione al solo periodo d’imposta 2024: pertanto, è stato ristretto l’ambito soggettivo dell’istituto, che mantiene, però, la validità per le altre categorie interessate.
La circolare sottolinea come l’adesione al concordato preventivo biennale non comporti il venir meno degli obblighi contributivi. Al contrario, la base imponibile concordata assume rilevanza anche ai fini previdenziali, incidendo direttamente sulla determinazione dei contributi obbligatori dovuti. Tuttavia, il legislatore ha previsto una specifica facoltà in capo al contribuente: ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, resta possibile versare i contributi calcolandoli sul reddito effettivo, qualora questo risulti superiore rispetto a quello concordato, come eventualmente integrato secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024. Nel caso in cui il contribuente eserciti tale opzione, cioè scelga di determinare e versare i contributi sulla quota di reddito eccedente rispetto a quella concordata, è proprio il reddito effettivo a costituire la base imponibile previdenziale di riferimento. Ne consegue che l’obbligazione contributiva dev’essere integralmente assolta con riferimento a tale maggiore importo. In questo contesto, si evidenzia che l’eventuale mancato o parziale versamento dei contributi obbligatori determinati sulla base del reddito effettivo comporta l’attivazione delle procedure di recupero da parte dell’INPS.
La circolare dettaglia, quindi, le modalità di compilazione del quadro RR in base alle diverse tipologie di contribuenti.
