La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 aprile 2026, n. 9675, ha stabilito che nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente alla perdita di un appalto o concessione pubblica, la scelta dei lavoratori da licenziare, tra personale con mansioni omogenee e fungibili, dev’essere effettuata nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375, c.c., potendo farsi riferimento, in via analogica, ai criteri di cui all’art. 5, Legge n. 223/1991; pertanto, è illegittimo il licenziamento qualora il datore non dimostri di aver adottato criteri trasparenti e non arbitrari nell’individuazione del personale interessato, né di aver adempiuto all’obbligo di repêchage.
Il caso
La vicenda esaminata dai Supremi giudici trae origine dal licenziamento di un dipendente di una società di distribuzione di gas disposto a seguito della perdita della concessione per la distribuzione del gas e del conseguente subentro di un nuovo gestore, ai sensi del D.M. 21 aprile 2011. La società sosteneva che il recesso costituisse un atto dovuto imposto dalla normativa di settore, finalizzato esclusivamente a consentire il passaggio del personale al nuovo concessionario senza soluzione di continuità e, pertanto, sottratto alla disciplina ordinaria del licenziamento individuale.
La Suprema Corte respinge integralmente tale impostazione, richiamando un consolidato orientamento, e ribadisce che il D.M. 21 aprile 2011, quale fonte regolamentare, non può introdurre una causa autonoma di estinzione del rapporto di lavoro diversa da quelle previste dalla legge. Anche nell’ambito della liberalizzazione del mercato del gas, pertanto, il recesso intimato dall’impresa uscente integra un ordinario licenziamento per giustificato motivo oggettivo disciplinato dall’art. 3, Legge n. 604/1966, con conseguente applicazione di tutte le garanzie sostanziali e processuali previste dall’ordinamento.
La Suprema Corte evidenzia come l’art. 28, D.Lgs. n. 164/2000, non contenga alcuna disposizione derogatoria rispetto alla disciplina generale dei licenziamenti e che la natura pubblicistica del servizio di distribuzione del gas non sia sufficiente, in assenza di una specifica previsione legislativa, a comprimere le tutele riconosciute ai lavoratori. Il D.M. individua soltanto un presupposto organizzativo che può legittimare il ricorso al licenziamento, rappresentato dalla perdita della concessione e dall’appartenenza del dipendente alle categorie di personale interessate dal trasferimento delle attività, ma non elimina né attenua gli obblighi gravanti sul datore di lavoro. Ne consegue che l’impresa uscente è comunque tenuta a dimostrare la reale sussistenza del giustificato motivo oggettivo e, soprattutto, l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre posizioni compatibili all’interno della propria organizzazione. L’obbligo di repêchage mantiene, dunque, carattere imprescindibile e costituisce una condizione di legittimità del licenziamento anche quando il dipendente sia destinato ad essere assunto dal nuovo gestore. La Cassazione sottolinea, inoltre, che il diritto all’assunzione presso l’impresa subentrante e il rapporto di lavoro con quest’ultima restano distinti rispetto al rapporto con il precedente datore, sicché il successivo passaggio del lavoratore non sana eventuali vizi del licenziamento né fa venir meno l’interesse del dipendente a impugnare il recesso.
In merito ai criteri di individuazione dei lavoratori da licenziare, quando il personale interessato svolge mansioni omogenee e fungibili, la scelta non può essere arbitraria, ma deve rispettare i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375, c.c.; in tali ipotesi la giurisprudenza ritiene legittimo utilizzare, quale parametro di riferimento, i criteri previsti dall’art. 5, Legge n. 223/1991, per i licenziamenti collettivi, pur trattandosi di un licenziamento individuale. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva accertato che la società non aveva adottato criteri trasparenti e verificabili per individuare il personale destinato al recesso tra i lavoratori addetti alle c.d. funzioni centrali e non aveva assolto all’onere di dimostrare l’impossibilità di un diverso impiego del dipendente. Tali accertamenti di fatto, ritenuti insindacabili in sede di legittimità, hanno determinato il rigetto del ricorso.
La Cassazione respinge anche le ulteriori censure formulate dalla società:
- esclude che il lavoratore abbia perso interesse ad agire per il solo fatto di essere stato assunto dal gestore subentrante, poiché l’illegittimità del licenziamento continua a produrre effetti sul rapporto originario e sulle relative conseguenze risarcitorie o reintegratorie;
- viene negata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società subentrante, proprio perché i 2 rapporti di lavoro restano autonomi e fondati su distinti titoli giuridici;
- non ricorrono violazioni delle regole sull’onere della prova o dell’art. 115, c.p.c., poiché le doglianze della ricorrente riguardavano in realtà la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità nei limiti prospettati.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
