La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 marzo 2026, n. 7712, in materia di licenziamento disciplinare per sottrazione di beni aziendali, ha stabilito che, una volta accertata l’apprensione del bene da parte del lavoratore per finalità estranee al servizio e la sua successiva irreperibilità, grava sul dipendente l’onere di provare l’«alternativa lecita» (ad esempio la dimenticanza involontaria); in difetto, il giudice può legittimamente inferire, tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, la sussistenza della condotta illecita consumata, idonea a integrare la giusta causa di recesso, dovendosi ritenere che, qualora i sistemi di controllo siano stati neutralizzati – indipendentemente dalla volontarietà della condotta – il delitto di furto deve ritenersi consumato con la mera apprensione del bene, a prescindere dalla fuoriuscita del reo dall’ambito di controllo della persona offesa.
Il caso di specie riguardava un dipendente di un’azienda farmaceutica, licenziato per giusta causa in quanto accusato di aver coperto con un cartone la telecamera e di aver nel mentre rubato un farmaco; il lavoratore si era giustificato sostenendo che la copertura era stata accidentale, che il farmaco era stato prelevato solo per verificarne il prezzo, che il prodotto era poi stato dimenticato sulla scrivania e che successivamente qualcuno lo aveva rubato.
Il caso
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore, dipendente di una società operante nella distribuzione farmaceutica, accusato di essersi appropriato indebitamente di un farmaco custodito nel magazzino aziendale, dopo aver coperto la telecamera di sorveglianza. Il lavoratore, licenziato nell’ottobre 2021, aveva impugnato il provvedimento sostenendo che la copertura della telecamera fosse accidentale e che il farmaco fosse stato solo temporaneamente prelevato e poi dimenticato su una scrivania, venendo successivamente sottratto da ignoti, ottenendo inizialmente dal Tribunale l’accoglimento della domanda con reintegra e risarcimento, sul presupposto della mancata prova datoriale.
La Corte d’Appello aveva riformato la decisione, ritenendo provata, sulla base di elementi indiziari, l’illecita sottrazione del bene e ponendo a carico del lavoratore l’onere di dimostrare la diversa e lecita destinazione del farmaco.
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso del dipendente, chiarendo che il giudice di merito ha correttamente fatto ricorso a un ragionamento presuntivo fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, quali l’ammissione del prelievo del farmaco, la mancata restituzione o rinvenimento dello stesso, l’inattendibilità delle giustificazioni offerte, nonché alcune condotte contraddittorie tenute dal lavoratore; secondo la Cassazione, una volta accertato che il lavoratore ha prelevato il bene per ragioni estranee al servizio e che il bene stesso è scomparso, è logicamente inferibile, secondo un nesso di regolarità causale, la responsabilità per la sottrazione, con conseguente spostamento dell’onere probatorio in capo al lavoratore, chiamato a dimostrare l’eventuale alternativa lecita (nella specie, l’abbandono involontario del farmaco), prova che non è stata fornita.
Gli Ermellini hanno anche sottolineato che, in presenza di sistemi di controllo neutralizzati – come avvenuto con la copertura della telecamera – il delitto di furto deve ritenersi consumato già al momento dell’apprensione del bene, senza necessità che questo esca dalla sfera di vigilanza del datore di lavoro, configurandosi quindi la piena rilevanza disciplinare della condotta anche a prescindere dalla successiva collocazione del bene nel borsello, ritenuta un post factum irrilevante ai fini della decisione. In tal modo viene affermato il principio secondo cui, nel rapporto di lavoro subordinato, anche la sottrazione di beni di modico valore integra una lesione irreparabile del vincolo fiduciario, legittimando il licenziamento per giusta causa, soprattutto in contesti – come quello della distribuzione farmaceutica – caratterizzati da elevati standard di affidabilità e dalla presenza di beni sensibili frequentemente oggetto di traffici illeciti.
