Inidoneità alla mansione: il parere del medico competente non giustifica il licenziamento

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 2 marzo 2026, n. 4624, ha ritenuto che, nel caso in cui la decisione di recesso da parte del datore di lavoro sia adottata confidando unicamente sul giudizio di inidoneità alle mansioni del medico competente, si applica la responsabilità per fatto degli ausiliari prevista dall’art. 1228, c.c., ai sensi del quale “il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva dichiarato, a norma dell’art. 18, commi 4 e 7, St. Lav. (post Fornero), l’illegittimità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità di un dipendente, escludendo peraltro il risarcimento dei danni in ragione del fatto che il datore di lavoro si era attenuto all’accertamento di inidoneità del medico competente, contraddetto poi in giudizio dalla CTU. La Cassazione, accogliendo il ricorso del lavoratore sul punto, premette che, secondo le disposizione dello Statuto dei Lavoratori citate, l’ammontare del danno da risarcire ivi indicato rappresenta la misura presunta iuris tantum del danno effettivo, che è possibile azzerare nel caso che l’inadempimento del datore sia incolpevole, in particolare nel caso in cui il licenziamento consegua ad accertamenti sanitari provenienti da enti pubblici o a procedure vincolanti per il datore e venga adottato dopo l’inutile ricerca di ragionevoli soluzioni alternative. 

Il caso

La Suprema Corte è chiamata a esprimersi in merito al licenziamento per sopravvenuta inidoneità intimato a un sorvegliante antincendio sulla base del giudizio espresso dal medico competente aziendale, ai sensi dell’art. 41, D.Lgs. n. 81/2008.

La Corte d’Appello di Venezia, rinnovando la consulenza tecnica d’ufficio, aveva accertato che il lavoratore era in realtà idoneo alle mansioni assegnategli e aveva confermato l’illegittimità del recesso già dichiarata in primo grado, rigettando, tuttavia, la domanda risarcitoria, sul presupposto che il datore avesse agito in ottemperanza a un obbligo di legge, confidando nelle valutazioni del medico competente, circostanza ritenuta di per sé idonea a escludere la colpa datoriale.

In sede di legittimità il lavoratore ha censurato tale impostazione, deducendo la violazione delle norme in materia di responsabilità risarcitoria, mentre la società ha proposto ricorso incidentale condizionato, eccependo tra l’altro l’erronea inclusione dei ratei di TFR nella base di calcolo dell’indennità sostitutiva della reintegra.

Gli Ermellini, in relazione alla figura del medico competente, precisano che, essendo nominato e retribuito dal datore, ai sensi dell’art. 2, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008, per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria e per la collaborazione alla valutazione dei rischi, non riveste la qualità di ente pubblico terzo e indipendente, ma opera come ausiliario nell’adempimento delle obbligazioni datoriali, con la conseguente applicabilità dell’art. 1228, c.c., in forza del quale chi si vale nell’adempimento dell’obbligazione dell’opera di terzi risponde anche dei loro fatti dolosi o colposi. Pertanto, il rischio dell’errore diagnostico del medico competente ricade interamente sulla parte datoriale e non può essere traslato sul lavoratore ingiustamente licenziato.

La Corte opera poi una distinzione di rilievo rispetto ai propri precedenti, nei quali aveva ritenuto legittima la riduzione del risarcimento alla misura minima di 5 mensilità in fattispecie nelle quali il licenziamento era stato adottato sulla base di accertamenti provenienti da strutture o enti pubblici ovvero nell’ambito di procedure e attraverso organi normativamente imposti, il che giustificava l’affidamento datoriale su una fonte esterna e istituzionalmente qualificata. Nel caso di specie, al contrario, il giudizio di inidoneità è stato reso da un soggetto che è collaboratore della parte datoriale, il cui operato ricade per intero nella sfera di rischio del datore. La Corte territoriale, quindi, ha erroneamente ritenuto che l’avere agito in adempimento di un obbligo di legge valga di per sé a elidere l’obbligo risarcitorio, atteso che l’art. 18, St. Lav., contiene una mera presunzione iuris tantum quanto all’entità del danno e non introduce deroghe al regime civilistico degli artt. 1218 e 1228, c.c., che rimangono pienamente operativi.

La Cassazione ribadisce che la retribuzione globale di fatto — parametro sia dell’indennità risarcitoria sia di quella sostitutiva della reintegra — non può includere i ratei di TFR, perchè, così facendo, si genererebbe un’indebita duplicazione di emolumenti già dovuti alla cessazione del rapporto.

In conclusione, la Suprema Corte dispone la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, limitatamente alla quantificazione del risarcimento ex art. 18, comma 4, St. Lav., e alla detrazione dei ratei di TFR dall’indennità sostitutiva della reintegra, tenendo conto dei principi di diritto enunciati nella sentenza.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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