Impugnazione del licenziamento orale: onere della prova

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 febbraio 2026, n. 4077, ha ritenuto che il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa; nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eccepisca che il rapporto di lavoro si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all’esito dell’istruttoria – da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421, c.p.c. – perduri l’incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697, c.c.

Il caso

I Supremi giudici sono chiamati a pronunciarsi su una controversia promossa da un lavoratore nei confronti del titolare di un esercizio commerciale per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e per il pagamento di differenze retributive, TFR e ulteriori voci risarcitorie.

In primo grado il Tribunale aveva rigettato integralmente le domande; la Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 9 gennaio 2001 al 31 ottobre 2003, con qualifica di inserviente di VII livello del CCNL Commercio, orario pieno nei limiti contrattuali, condannando il datore di lavoro al pagamento di 26.839,01 euro lordi complessivi, comprensivi di TFR, rigettando, però, le ulteriori pretese del lavoratore.

Avverso tale decisione il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto un rapporto full time in assenza di prova e fondando la decisione sul solo mancato deposito di un contratto scritto part time.

Parallelamente, il lavoratore proponeva ricorso incidentale articolato in 4 motivi, per mancato riconoscimento:

  1. del danno biologico da attività usurante;
  2. del risarcimento, ex art. 2116, c.c. per omesso versamento contributivo;
  3. dell’esistenza del rapporto di lavoro anche in periodi anteriori e successivi a quelli accertati;
  4. dell’asserito licenziamento orale.

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale, riaffermando il principio secondo cui è inammissibile il motivo che cumula in modo indistinto censure eterogenee, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., poiché la violazione di legge presuppone l’accettazione della ricostruzione fattuale, mentre il vizio di motivazione tende a contestarla; la Corte chiarisce, inoltre, che la decisione di merito non ha affatto riconosciuto un “nuovo rapporto di lavoro”, ma ha correttamente applicato il principio per cui il rapporto part time deve risultare da atto scritto e che, in mancanza di tale prova, grava sul datore di lavoro l’onere dimostrativo, con conseguente presunzione di orario pieno, coerente anche con le risultanze testimoniali circa una presenza lavorativa mattutina e pomeridiana.

In relazione al ricorso incidentale, la Corte ritiene inammissibili i primi 3 motivi, poiché fondati su una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, ribadendo che il danno biologico e quello da attività usurante richiedono una specifica allegazione e prova, assenti nel caso di specie, e che il risarcimento del danno, ex art. 2116, c.c., presuppone la dimostrazione dell’omesso versamento contributivo, onere non assolto dal lavoratore, a fronte di documentazione di segno opposto attestante la regolarità del rapporto nel periodo riconosciuto. Anche il quarto motivo, relativo al presunto licenziamento orale, viene rigettato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il lavoratore che deduca un licenziamento privo di forma scritta deve provare che la cessazione del rapporto sia imputabile alla volontà datoriale, non essendo sufficiente la mera interruzione della prestazione lavorativa, e rilevando nel caso di specie l’esistenza di una lettera di dimissioni sottoscritta dal lavoratore e mai disconosciuta.

In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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