Accertamento dello straordinario e valutazione probatoria

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 marzo 2026, n. 7293, in tema di lavoro straordinario, ha stabilito che la mera collocazione del lavoratore in posizione apicale e lo svolgimento dell’attività con autonomia organizzativa non escludono, di per sé, il diritto alle relative maggiorazioni retributive, in difetto di accertamento della riconducibilità alle categorie direttive o dirigenziali. La prova dello straordinario non può ritenersi integrata dalla sola timbratura di ingresso e uscita, la quale costituisce mero elemento indiziario, rimesso alla valutazione complessiva del giudice di merito. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al “minimo costituzionale”, con conseguente inammissibilità delle censure volte a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.

Il caso

La Corte di Cassazione si esprime su una controversia in materia di lavoro straordinario insorta tra un lavoratore e una società, in relazione all’accertamento sia dell’an sia del quantum debeatur e ai criteri probatori applicabili. Il Tribunale di Ferrara aveva riconosciuto al lavoratore il diritto al pagamento di consistenti somme a titolo di straordinario, poi rideterminate dalla Corte d’Appello di Bologna in misura significativamente inferiore, sulla base di una rivalutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e dell’attendibilità dei dati utilizzati dal consulente tecnico d’ufficio.

Il lavoratore ricorre, quindi, in cassazione articolando 5 motivi, relativi a presunti vizi motivazionali, violazione delle regole sull’onere della prova e inattendibilità delle valutazioni operate dalla Corte territoriale in merito alle timbrature e alla ricostruzione dell’orario effettivamente lavorato.

La società resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, contestando la sussistenza stessa del diritto allo straordinario in relazione alla qualificazione delle mansioni come direttive o apicali.

I Supremi giudici rigettano integralmente entrambi i ricorsi, ribadendo l’orientamento secondo cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle sole ipotesi di anomalia motivazionale di rilievo costituzionale, quali mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente o contrasto insanabile tra affermazioni, escludendo rilevanza al mero difetto di sufficienza argomentativa. Gli Ermellini ritengono la decisione della Corte d’appello coerente e priva di contraddizioni, avendo questa distinto tra inquadramento contrattuale e concreta modalità di svolgimento della prestazione: da un lato, ha escluso che il lavoratore rientrasse tra il personale dirigente o direttivo, valorizzando la declaratoria del livello di inquadramento e il fatto che la stessa datrice avesse riconosciuto compensi per straordinario; dall’altro, ha riconosciuto che il lavoratore operava con una certa autonomia in posizione apicale, circostanza rilevante ai fini della valutazione dell’attendibilità delle ore rivendicate.

La Corte afferma che la mera timbratura in entrata e in uscita non costituisce prova automatica dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa per l’intero arco temporale registrato, potendo il giudice tenere conto di elementi quali pause fisiologiche o organizzazione dell’orario, nonché delle modalità concrete di utilizzo del sistema di rilevazione presenze. La Corte respinge, inoltre, le censure relative al presunto travisamento della prova, chiarendo che tali doglianze, se riferite a una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non sono ammissibili in sede di legittimità, ma, eventualmente, possono rilevare solo nei ristretti limiti dell’errore revocatorio, ribadendo la distinzione tra errore percettivo sul fatto probatorio e valutazione logica dello stesso.

In merito al ricorso incidentale, viene dichiarata l’inammissibilità del motivo relativo alla violazione del CCNL per novità della questione e per incongruenza tra il vizio formalmente dedotto e il contenuto effettivo della censura e viene ritenuta infondata la denuncia di motivazione apparente.

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