L’INPS, con messaggio n. 1972 dell’11 giugno 2026, ha informato che non è più possibile inserire nuove deleghe per la gestione del lavoro domestico dopo il decesso del datore di lavoro.
Se, al momento del decesso, è già attiva o in fase di attivazione una delega a professionisti, associazioni sindacali o agenzie per il lavoro, questi intermediari autorizzati possono comunicare la cessazione del rapporto di lavoro domestico entro 60 giorni dal decesso; una volta spirato tale termine, l’Istituto procederà alla chiusura d’ufficio.
Qualora, invece, non sia presente una delega attiva, entro 60 giorni l’erede ha a disposizione 2 distinte modalità per comunicare la cessazione del rapporto:
- attraverso Contact Center Multicanale, previo utilizzo del PIN telefonico generato nella propria area personale “MyINPS”, accedendo con SPID, CIE o CNS;
- inviando una comunicazione tramite PEC alla sede INPS territorialmente competente.
In alternativa, l’erede può rivolgersi anche a un intermediario autorizzato sprovvisto di delega precedente, che può richiedere la chiusura del rapporto trasmettendo alla PEC dell’INPS competente il modulo “AP17” o una dichiarazione firmata dall’erede, allegando copia del documento d’identità di quest’ultimo.
Il messaggio precisa che per procedere con la cessazione del rapporto di lavoro domestico è sufficiente la richiesta anche di uno solo degli eredi.
