Doppio licenziamento: necessario impugnare separatamente ogni singolo atto di recesso

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 aprile 2026, n. 8736,in tema di licenziamento, ha stabilito che ove il lavoratore, sospeso cautelarmente, impugni un primo recesso datoriale intimato oralmente – desunto dalla cessazione del rapporto risultante dalla busta paga – ottenendone la declaratoria di nullità per difetto di forma scritta, e il datore di lavoro proceda successivamente all’intimazione di un secondo licenziamento in forma scritta fondato sulla medesima vicenda disciplinare, tale secondo atto, ancorché sostanzialmente collegato al primo, integra un autonomo recesso, che dev’essere specificamente impugnato nel termine di legge; in difetto, esso diviene definitivo, determinando la cessazione del rapporto alla data della sua comunicazione e precludendo ogni sindacato sui relativi vizi, con la conseguenza che la nullità del primo licenziamento comporta esclusivamente il riconoscimento dell’indennità risarcitoria minima, ex art. 18, comma 2, Legge n. 300/1970, limitata al periodo antecedente al secondo recesso non impugnato. 

Il caso

La vicenda all’esame della Corte di Cassazione riguarda una lavoratrice sospesa cautelarmente, che, esaminando la busta paga del mese di dicembre 2021, aveva appreso della cessazione del rapporto di lavoro con effetto dal 31 dicembre 2021. Ritenendo di essere stata licenziata oralmente, aveva adito il giudice, chiedendo in via principale l’accertamento della nullità del licenziamento per mancanza della forma scritta e, in via subordinata, la declaratoria di illegittimità del recesso per insussistenza dei fatti contestati sul piano disciplinare.

Nel corso della vicenda, tuttavia, il datore di lavoro aveva successivamente notificato, in data 8 febbraio 2022, un ulteriore licenziamento in forma scritta, fondato sulla medesima vicenda disciplinare. La Corte d’appello di Genova aveva rilevato che la nullità del primo licenziamento orale era ormai definitiva, ma aveva anche osservato che il secondo licenziamento non era stato autonomamente impugnato entro il termine di legge, con la conseguenza che era divenuto pienamente efficace e definitivo. Per tale ragione aveva limitato la tutela della lavoratrice alla sola indennità risarcitoria minima prevista dall’art. 18, comma 2, St. Lav., pari ad almeno 5 mensilità, circoscrivendo il risarcimento al periodo compreso tra il licenziamento orale e il successivo licenziamento scritto.

La lavoratrice ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il secondo licenziamento non dovesse essere considerato autonomo rispetto al primo e che l’impugnazione già proposta contro il recesso originario fosse sufficiente a investire anche il successivo atto datoriale. La Suprema Corte respinge integralmente il ricorso, evidenziando che:

  • la lavoratrice aveva scelto di fondare la propria azione principale sull’accertamento della nullità del licenziamento orale e il secondo recesso, comunicato successivamente per iscritto, non aveva costituito oggetto di una specifica e autonoma impugnazione giudiziale. Il giudizio instaurato non poteva automaticamente estendersi a un diverso atto di recesso, ancorché collegato alla stessa vicenda disciplinare. I giudici affermano che l’autonomia degli atti espulsivi impone che ciascun licenziamento sia impugnato specificamente: il secondo licenziamento rappresenta un autonomo atto datoriale produttivo di effetti propri e, come tale, soggetto ai termini decadenziali previsti dalla legge. La sua mancata impugnazione comporta il consolidamento dell’effetto risolutivo del rapporto di lavoro a decorrere dalla data della sua comunicazione. Una volta spirati i termini di legge senza contestazione, il giudice non può più sindacarne la validità né esaminare eventuali vizi sostanziali o procedurali che lo riguardino;
  • la circostanza per cui il secondo licenziamento sia fondato sugli stessi fatti già richiamati nel primo recesso non elimina l’autonomia dell’atto né consente di considerare sufficiente l’impugnazione proposta contro il precedente licenziamento. Sotto il profilo processuale, la Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, evidenziando che il giudice, una volta accolta la domanda principale di nullità del licenziamento orale, non era tenuto a esaminare le domande subordinate né tantomeno a pronunciarsi su un diverso licenziamento che non aveva formato oggetto di autonoma contestazione;
  • l’accertamento della nullità del primo recesso per difetto di forma scritta non determina automaticamente la caducazione di ogni successivo atto espulsivo eventualmente intimato dal datore di lavoro.

Sotto il profilo economico, qualora il primo licenziamento sia dichiarato nullo per mancanza della forma scritta, ma intervenga successivamente un secondo licenziamento non impugnato, il lavoratore non può ottenere la reintegrazione o il riconoscimento delle retribuzioni maturate oltre la data del secondo recesso. La tutela resta limitata all’indennità risarcitoria collegata alla nullità del primo licenziamento e al periodo compreso tra il primo e il secondo atto espulsivo.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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