Dimissioni per giusta causa e diritto alla NASpI

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 aprile 2026, n. 8564, ha stabilito che, al fine dell’attribuzione della NASpI nel caso di dimissioni per giusta causa, la verifica che il giudice di merito è tenuto a compiere non riguarda il corretto adempimento degli oneri di allegazione documentale richiesti dall’INPS nelle proprie circolari (riguardanti, nello specifico, la dimostrazione della volontà di difendersi in giudizio contro il comportamento inadempiente o illecito del datore di lavoro), bensì attiene all’esistenza, nel caso concreto, della giusta causa di dimissioni, ossia all’involontarietà dello stato di disoccupazione per il quale è stata domandata l’indennità NASpI.

Il caso

La controversia esaminata dalla Corte di Cassazione trae origine dalla domanda di una lavoratrice, volta a ottenere l’indennità di disoccupazione a seguito di dimissioni rassegnate per asserita giusta causa, inizialmente respinta in primo grado e poi accolta dalla Corte d’Appello di Milano, la quale aveva ritenuto sufficiente, ai fini del riconoscimento della prestazione, la dimostrazione della volontà della lavoratrice di reagire al comportamento illecito datoriale, come desumibile da elementi documentali quali diffide o iniziative giudiziali, richiamando la circolare INPS n. 163/2003.

L’INPS ha impugnato la decisione, ritenendo tale interpretazione in contrasto con il principio secondo cui la NASpI è riconosciuta solo in presenza di disoccupazione involontaria, requisito che, nel caso di dimissioni per giusta causa, richiede la prova concreta delle condotte datoriali gravemente inadempienti che abbiano determinato la risoluzione del rapporto.

La Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Istituto, ribadendo che la NASpI, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2015, costituisce una tutela di sostegno al reddito riservata ai lavoratori che abbiano perso involontariamente l’occupazione; tale requisito sussiste anche nelle dimissioni per giusta causa, ma solo quando la cessazione del rapporto sia effettivamente riconducibile a un comportamento datoriale e non a una libera scelta del lavoratore. In coerenza con tale impostazione, gli Ermellini precisano che incombe sul lavoratore l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della giusta causa, ossia l’esistenza di un grave inadempimento datoriale e il nesso causale immediato tra tale condotta e la decisione di dimettersi, secondo parametri di tempestività e proporzionalità già elaborati dalla giurisprudenza.

I Supremi giudici, pertanto, censurano la decisione della Corte territoriale per aver erroneamente limitato l’oggetto della prova alla mera manifestazione della volontà di difendersi in giudizio, trascurando l’accertamento dell’effettiva sussistenza della giusta causa, che rappresenta, invece, elemento costitutivo del diritto alla prestazione.

La Cassazione rammenta, inoltre, che i documenti di prassi dell’INPS non hanno efficacia normativa e non possono derogare ai requisiti previsti dalla legge né vincolare il giudice, il quale è tenuto ad accertare direttamente la sussistenza dei presupposti legali della prestazione previdenziale. Da ciò discende che, anche qualora in sede amministrativa sia sufficiente produrre documentazione attestante l’intenzione di reagire al comportamento datoriale, ciò non esonera il lavoratore, nel giudizio, dall’onere di dimostrare la giusta causa in senso sostanziale, ossia la presenza di una condotta datoriale idonea a rendere impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto.

La pronuncia, inoltre, rimarca come il giudizio in materia previdenziale riguardi il diritto soggettivo alla prestazione e non la legittimità del provvedimento amministrativo di diniego, con la conseguenza che le determinazioni dell’INPS e le relative istruzioni interne non assumono rilievo decisivo nel processo.

In conclusione, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame, verificando in concreto la sussistenza della giusta causa delle dimissioni, quale presupposto imprescindibile per il riconoscimento della NASpI.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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