Accordo Italia Moldova in tema di sicurezza sociale: le indicazioni INAIL

L’INAIL, con circolare n. 34 del 10 luglio 2026, ha offerto istruzioni in merito alle disposizioni in materia di sicurezza sociale previste dall’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova, firmato a Roma il 31 ottobre 2024, e dalla relativa Intesa amministrativa di applicazione dell’Accordo, firmata a Roma il 21 luglio 2025. L’intesa è finalizzata a coordinare le legislazioni previdenziali e assicurative dei 2 Paesi, garantendo la parità di trattamento e la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale.

Relativamente alla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, l’Accordo ricomprende esclusivamente le prestazioni in denaro, prevedendo la trasferibilità dei trattamenti delle rendite e delle prestazioni in denaro in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella Repubblica di Moldova.

Dal 1° settembre 2025 l’Accordo sostituisce quello tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova firmato a Roma il 18 giugno 2021 e ratificato con la Legge n. 94/2023, che cessa di esplicare i propri effetti; conseguentemente, non trovano più applicazione le disposizioni contenute nella circolare INAIL n. 9/2024.

In caso di distacco il lavoratore dipendente di un’impresa con sede in uno dei 2 Stati, che sia stato inviato nel territorio dell’altro Stato, resta soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la sua occupazione nell’altro Stato non superi il periodo di 24 mesi, salvo proroga di ulteriori 24 mesi. La medesima disciplina si applica anche al lavoratore autonomo.

Nei casi in cui un lavoratore sia assoggettato alla legislazione italiana, le Strutture territorialmente competenti dell’INAIL, previa valutazione della sussistenza di tutti i requisiti e condizioni, devono, su richiesta dei soggetti interessati, rilasciare il certificato di distacco tramite l’apposito modello “IT/MD DISTACCO AWOD 101” e IT/MD PROROGA DISTACCO AWOD 102”.

I certificati di distacco devono essere richiesti prima dell’inizio dell’attività lavorativa nel territorio nazionale dell’altro Stato. Tuttavia, viene precisato che in caso di mancato rilascio del relativo certificato di distacco nei tempi previsti, in circostanze eccezionali e debitamente motivate, la relativa richiesta può essere presa in considerazione purché pervenga entro il periodo di validità specificato nel certificato stesso.

Per quanto riguarda l’infortunio sul lavoro, è stabilito che le prestazioni in denaro relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali sono corrisposte direttamente agli aventi diritto, ovunque essi risiedano, dall’Istituzione competente nella valuta nazionale dello Stato che effettua il pagamento, secondo la legislazione che quest’ultimo applica.

In tema di malattia professionale indennizzabile secondo la legislazione nazionale di entrambi gli Stati e inserita nella lista stabilita di comune intesa dai 2 Stati, è previsto che venga liquidata dall’Istituzione dello Stato nel cui territorio è stata esercitata da ultimo una lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio dell’insorgenza della malattia professionale.

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