La festività di San Francesco del 4 ottobre: gestione e impatti concreti

La Legge n. 151/2025 ha istituito la festività di San Francesco, coincidente con la collocazione della ricorrenza già individuata nel giorno del 4 ottobre di ciascun anno.

Recita, infatti, l’art. 1, comma 1 della citata norma che, al fine di promuovere valori quali la fratellanza, la tutela dell’ambiente e la solidarietà, pienamente incarnati dalla figura di San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia, viene istituita la relativa festa nazionale – appunto intitolata al Santo di Assisi – che sarà celebrata il 4 ottobre di ogni anno.

A cascata, i successivi commi del citato art. 1 vanno a intervenire nelle norme direttamente interessate da tale novella.

In particolare, il comma 2 aggiorna la lista delle festività già sancita dall’art. 2, Legge n. 260/1949, mentre il comma 3 novella l’art. 1, Legge n. 132/1958, che riformula la definizione dei patroni d’Italia – con annessa definizione della relativa ricorrenza – attribuendo in tale sede l’esclusiva a Santa Caterina da Siena.

L’introduzione della festività di San Francesco Patrono d’Italia si inserisce nel novero delle fonti che nel corso degli anni, a partire dall’immediato secondo dopoguerra, si sono susseguite nell’andare a definire le festività alle quali corrisponde il diritto all’astensione della prestazione lavorativa, con conseguente mantenimento del trattamento economico, ovvero – in alternativa e in ipotesi di svolgimento della prestazione lavorativa – le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva applicata concretamente a ciascun rapporto.

Da evidenziare come, all’interno di tale solco, alcune festività siano state prima cancellate, poi reintrodotte (è il caso, ad esempio, dell’Epifania, così come del 2 giugno).

Quando si parla di festività è, poi, imprescindibile distinguere quelle di derivazione religiosa da quelle che, invece, sono da ricondurre a ricorrenze civili.

L’art. 2, Legge n. 260/1949, le annovera e riepiloga tutte, ma poi sono in molti casi diverse le fonti che le hanno in concreto definite.

Quando si parla di festività religiose è, infatti, necessario fare riferimento al D.P.R. n. 792/1985, che di fatto riprende e formalizza l’elencazione delle festività religiose indicate nell’art. 6 dell’Accordo siglato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.

Sotto il profilo operativo, in via generale, la festività di San Francesco si inserisce nel filone della disciplina generale già sopra richiamata per quanto concerne la spettanza del trattamento economico anche in assenza di retribuzione, che ha poi come conseguenza l’obbligo di corresponsione delle relative spettanze in ipotesi di prestazioni rese nelle giornate indicate dall’art. 2, Legge n. 260/1949.

Come spesso accade, un ruolo centrale è svolto dalla contrattazione collettiva, che, in genere, riprende l’elencazione di cui alla stessa Legge n. 260/1949, per poi declinare, da un lato, l’obbligo di riconoscimento del trattamento economico (al netto del diritto all’astensione dal lavoro) e, dall’altro (in genere nelle sezioni dedicate agli emolumenti per lavoro straordinario), le maggiorazioni previste in ipotesi di esecuzione della prestazione coincidente con dette giornate considerate di festa.

Da segnalare un particolare curioso, dato dalla circostanza che la festività di San Francesco farà il suo “esordio” cadendo di domenica.

Tale elemento avrà, quindi, da subito una ripercussione concreta importante sotto il profilo delle elaborazioni.

Per coloro che hanno nella domenica il proprio giorno di riposo, ciò comporterà il riconoscimento attribuito per le festività non godute.

Tendenzialmente, tale fattispecie si traduce nell’erogazione di un importo pari a una giornata (tecnicamente, in molti casi, 1/26 del trattamento economico mensile).

È, però, opportuno, in tali fattispecie, analizzare il dettato del CCNL, che può riservare delle “sorprese”; è, ad esempio, il caso del CCNL Agenzie assicurative in gestione libera Unapass, che per le festività non godute, perché cadenti nei giorni di riposo, prevede l’erogazione di una somma pari al rapporto tra la retribuzione lorda annua e il coefficiente di 250.

Per coloro che, invece, hanno pattuito nella domenica una giornata di lavoro ordinaria, sarà necessario – in presenza di effettivo svolgimento della prestazione – riconoscere la maggiorazione specificatamente prevista dal CCNL applicato per il lavoro festivo.

Sempre nel caso di orario che prevede un’ordinaria prestazione nella giornata della domenica, in ipotesi di assenza di svolgimento del lavoro dovrà essere, in ogni caso, riconosciuto il trattamento economico normalmente spettante, senza alcuna necessità di erodere ferie e permessi, proprio in coerenza con la sopravvenuta natura festiva della giornata del 4 ottobre.

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