Trasferimento e rifiuto di prendere servizio: legittimo il licenziamento in mancanza di buona fede

La massima

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29341 del 2025, ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare della lavoratrice che rifiuta di prendere servizio nella nuova sede aperta in un’altra Regione. In assenza di un’altra dipendenza aziendale nella stessa città, spetta al dipendente dimostrare le concrete ragioni ostative al trasferimento.

Nel caso di specie la lavoratrice era stata licenziata per assenza ingiustificata, non avendo preso servizio presso la sede dove era stata trasferita e adducendo solo generiche e non meglio precisate oggettive ragioni sociali.

 

Il caso

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato la legittimità del licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata della lavoratrice dall’11 al 15 maggio 2020, per non aver preso servizio presso la nuova sede assegnatale a seguito della chiusura della sede romana dell’azienda.

La Corte territoriale aveva accertato che:

  • la società non disponeva di sedi operative a Roma;
  • le ragioni personali di impossibilità di trasferimento addotte dalla lavoratrice (cura dei figli piccoli e difficoltà logistiche) non erano state adeguatamente documentate;

pertanto, non poteva configurarsi un rifiuto sorretto da buona fede.

La Cassazione ha quindi confermato la decisione della Corte d’Appello, ribadendo che la lavoratrice non aveva fornito elementi concreti atti a dimostrare un reale impedimento al trasferimento e che, anche qualora il trasferimento fosse stato ritenuto illegittimo, il suo rifiuto di eseguire la prestazione non poteva essere considerato conforme a buona fede.

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