La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 marzo 2025, n. 5632, ha stabilito che l’elemento soggettivo, ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, non coincide con il dolo del reato oggetto di patteggiamento, ben potendo rilevare altri elementi soggettivi, quali la negligenza o anche un grado di colpa più elevato ai fini della sussunzione del fatto sotto lo schema dell’articolo 2119, cod. civ., invocato dalla ricorrente. La Corte dovrà, pertanto, valutare il grado di consapevolezza e di diligenza impegnato dalla ricorrente nel compimento delle condotte incontestate per verificare se lo stesso sia incompatibile con la prosecuzione del rapporto, come affermato dal datore di lavoro, valutando, sostanzialmente, la riconducibilità dei comportamento alla nozione legale di giusta causa, tenuto conto delle previsioni della contrattazione collettiva quali parametri integrativi della clausola generale, avuto riguardo alla gravità del comportamento in concreto tenuto, anche sotto il profilo soggettivo della colpa.
Sussistenza della giusta causa: l’elemento soggettivo non coincide con il dolo del reato oggetto di patteggiamento
di Redazione
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