Sgravio contributivo contratti di solidarietà: le imprese ammesse

L’INPS, con messaggio n. 1765 del 4 giugno 2025, comunica le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), D.Lgs. 148/2015.

In particolare, sono ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sopra indicato le imprese individuate nell’Allegato n. 1 al messaggio, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2024.

Le predette imprese possono usufruire delle riduzioni contributive mediante conguaglio.

Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

Fermo restando il predetto limite massimo, possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.

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