La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 30 aprile 2025, n. 11343, ha stabilito che il licenziamento motivato dalla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni – “se intimato in violazione dell’obbligo di adottare “accomodamenti ragionevoli” (sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dall’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. n. 216 del 2003) e, quindi, in violazione di doveri imposti per rimuovere gli ostacoli che impediscono ad una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori” – realizza una discriminazione diretta ed è, pertanto, nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all’art. 18, commi 1 e 2, St. Lav.
Nullo il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica
di Redazione
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