La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 6 marzo 2025, n. 5936, ha stabilito che, in tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una chat privata, seppure contenenti commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non costituiscono giusta causa di recesso, poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti a un determinato gruppo e non a una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, e sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria, in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie, ma si impone l’esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse. Si è, quindi, escluso il carattere illecito – da un punto di vista oggettivo e soggettivo – della condotta contestata al dipendente in quanto riconducibile alla libertà, costituzionalmente garantita, di comunicare riservatamente.
I messaggi di una chat privata, benché offensivi, non integrano giusta causa di licenziamento
di Redazione
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