La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 gennaio 2025, n. 278, ha stabilito che, in tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo, ex articolo 18, L. 300/1970, si è consolidato il principio per cui la funzione dell’indennità è quella di ripristinare lo status quo ante al licenziamento illegittimo ed è proprio in ragione di ciò che la sua commisurazione va operata rispetto alla retribuzione globale di fatto spettante al tempo del licenziamento, ossia a quanto il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, in quanto, diversamente opinando, si addosserebbero al lavoratore conseguenze negative derivanti da un comportamento illegittimo tenuto dal datore di lavoro, dovendosi ricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale.
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