La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 febbraio 2025, n. 5334, ha ritenuto che, in tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una chat privata, seppure contenenti commenti offensivi, non costituiscono giusta causa di recesso, poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti a un determinato gruppo e non a una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come corrispondenza privata, chiusa e inviolabile. Essi sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria, in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie, ma si impone l’esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse.
Licenziamento disciplinare: i messaggi offensivi scambiati in una chat privata non integrano giusta causa
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 febbraio 2025, n. 5334, ha ritenuto che, in tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una chat privata, seppure contenenti commenti offensivi, non costituiscono giusta causa di recesso, poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti a un determinato gruppo e non a una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come corrispondenza privata, chiusa e inviolabile. Essi sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria, in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie, ma si impone l’esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse.
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