Lavoratrice in gravidanza: decorrenza del diritto di revoca del licenziamento dalla data di impugnazione 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 ottobre 2025 n. 26954, ha stabilito che, anche in caso di lavoratrice in gravidanza, il diritto potestativo di revoca del licenziamento dettato dall’art. 5,  D.Lgs. n. 23/2015, decorre sempre dalla data di impugnazione del licenziamento medesimo (pur se tale impugnazione non denunci lo stato di gravidanza); il termine perentorio di 15 giorni per l’esercizio di tale diritto di revoca non è suscettibile di interruzione o sospensione alcuna a seguito di successiva produzione di documentazione concernente lo stato di gravidanza.

 

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