La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 marzo 2025, n. 5799, ha ritenuto che, in coerenza con l’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, va escluso che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all’azione di recupero dei contributi omessi. Ammettendo un’azione del genere, si verrebbe a confondere l’indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all’ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui. Ciò che viene impropriamente denominata come “azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo” è, quindi, una species dell’azione risarcitoria che al lavoratore spetta, ex articolo 2116, comma 2, cod. civ., per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall’omissione gli sia derivato un danno.
Il lavoratore non può agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all’azione di recupero dei contributi omessi
di Redazione
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