Sotto-contribuzione in agricoltura: nozione e contenuto delle “norme sul collocamento”

L’INPS, con messaggio n. 2370 del 15 luglio 2026, ha offerto chiarimenti in merito alla nozione e al contenuto delle “norme sul collocamento” ai fini della fruizione della minore imposizione contributiva ex art. 9, commi 5 e 5-bis, Legge n. 67/1988, e all’art. 32, comma 7-ter, D.L. n. 69/2013. Tale disciplina, illustrata con circolare INPS n. 150/2025, è stata estesa anche alle cooperative e ai relativi consorzi non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi dei contratti agrari di natura associativa, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa, determinando così 2 diversi soggetti beneficiari:

  • quello che opera in una zona montana o svantaggiata;
  • il consorzio o la cooperativa che riceve il prodotto conferito dal socio.

L’Istituto, a integrazione della circolare n. 150/2025, offre indicazioni per definire la nozione di “norme sul collocamento”, rilevante ai fini dell’effettiva applicabilità della minore imposizione contributiva, fermo restando il requisito preliminare della provenienza, definito con messaggio n. 1666/2022, che specifica la prevalenza del criterio di analisi sostanziale dell’attività svolta, sia ai fini della legittimità a usufruire del regime di sotto-contribuzione, che ai fini della creazione della relazione con l’altro soggetto beneficiario per il tramite del conferimento dei prodotti.

L’INPS precisa che la fruizione della sotto-contribuzione è subordinata al rispetto delle norme sul collocamento e non al possesso dei requisiti ex art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.

Il messaggio chiarisce che l’art. 9, comma 5-bis, Legge n. 67/1988, fa riferimento alle norme sul collocamento in senso stretto, relative alla fase genetica e alle modalità di costituzione del rapporto di lavoro, ossia all’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e alla sua instaurazione formale: chi può essere assunto, con quali termini procedurali, con quali autorizzazioni preventive, con quali comunicazioni dell’instaurazione, con quali precondizioni soggettive. Pertanto, il datore di lavoro deve osservare le norme che disciplinano:

  • l’instaurazione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro subordinato e i relativi obblighi di comunicazione, da assolvere per il tramite dei servizi competenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • il collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette, compreso l’obbligo di assunzione;
  • la somministrazione di lavoro, le assunzioni congiunte in agricoltura e le ulteriori forme di intermediazione autorizzate;
  • l’impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi.

Viene precisato che tutti gli aspetti attinenti alla fase successiva all’instaurazione del rapporto di lavoro esulano dal perimetro del comma 5-bis.

Il messaggio specifica che la sotto-contribuzione decade non solo nel momento in cui venga accertata una violazione nella condotta che investe la fase genetica del rapporto di lavoro, ma anche quando il datore di lavoro ponga in essere una condotta di sfruttamento nei confronti di lavoratori regolarmente assunti, che, pur ponendosi al di fuori delle “norme sul collocamento”, costituisce il veicolo di un delitto contro la persona che non può fondare l’accesso ad alcun trattamento contributivo di favore.

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