Illegittimo il licenziamento per superamento del comporto se le motivazioni datoriali per il “ritardato” recesso sono del tutto estranee

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 5 maggio 2025, n. 11745, ha ritenuto illegittimo il licenziamento adottato per superamento del periodo di comporto laddove le motivazioni che il datore di lavoro ha allegato per il suo “ritardato” recesso risultano del tutto estranee a quelle che giustificano la legittimità del recesso per superamento del periodo di comporto, tutte strettamente attinenti all’utilizzabilità della prestazione lavorativa del dipendente, mentre il ritardo con cui il provvedimento è adottato ingenera nel lavoratore la legittima aspettativa che il datore sia ancora intenzionato a utilizzare le prestazioni.

 

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