La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 22 luglio 2025, n. 20572, ha deciso che, ove sia intervenuto nelle more del giudizio e prima dell’ordine di reintegrazione un secondo licenziamento intimato per ragioni diverse e per fatti successivi, la cui legittimità risulti successivamente accertata con sentenza passata in giudicato, il lavoratore non può far valere il giudicato formatosi in ordine all’illegittimità del primo licenziamento, assumendo che l’ordine di reintegrazione (emesso dopo il secondo licenziamento) contenga anche l’accertamento dell’attualità del rapporto e, quindi, travolga anche l’accertamento (definitivo in ragione del secondo giudicato) dell’idoneità del secondo licenziamento a risolvere il rapporto.
L’illegittimità del primo licenziamento non travolge anche il secondo licenziamento
di Redazione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026
Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026
Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026
