La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 ottobre 2025 n. 26609, ha ritenuto che, ai fini della giustificatezza del licenziamento del dirigente, non è necessaria un’analitica verifica delle specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso, nonché che «il licenziamento non deve necessariamente costituire una extrema ratio da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l’affidabilità e la fiducia che il datore deve riporre sul dirigente».
Giustificatezza del licenziamento del dirigente: sufficiente una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso
di Redazione
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