La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 29 gennaio 2025, n. 2063, ha stabilito che, qualora il datore di lavoro abbia esercitato il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, non può farlo una seconda volta, in relazione agli stessi fatti, nemmeno ove provveda a una diversa valutazione o configurazione giuridica della fattispecie, e, avendo ormai consumato il potere disciplinare, gli è consentito solo di tenere conto delle sanzioni eventualmente applicate entro il biennio ai fini della recidiva: ne consegue che la sanzione conservativa inflitta a un dipendente per condotta di rilevanza penale esclude il licenziamento dopo il passaggio in giudicato della sentenza sugli stessi fatti.
Condotta penalmente rilevante: la sanzione conservativa esclude il licenziamento dopo il passaggio in giudicato della sentenza
di Redazione
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