L’assegno ordinario di invalidità e la NASpI non sono obbligazioni alternative

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 febbraio 2025, n. 4724, ha stabilito che in tema di previdenza la NASpI va anche a chi ha l’assegno di invalidità, laddove l’obbligazione alternativa, ai sensi dell’articolo 1285, cod. civ., presuppone l’originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell’indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte. Facendo applicazione di detto principio di diritto deve escludersi che l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità NASpI siano qualificabili quali obbligazioni alternative, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1285 ss., cod. civ..

L’assegno ordinario di invalidità e la NASpI non sono obbligazioni alternative

Indennità – Indennità di disoccupazione – Naspi – Assegno di invalidità – Obbligazioni alternative – Non sussiste

 

Massima

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Il seminario affronta le principali specificità del settore autotrasporto, in particolare tempi di guida, gestione dell’orario di lavoro e nuovi elementi retributivi (EPA). 28 maggio 2026

Torna in alto