L’INAIL, con circolare n. 19 dell’8 maggio 2026, ha delineato la nuova disciplina per le rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo, prevista dalla delibera del CdA INAIL n. 2/2026, come modificata dalla delibera del CdA n. 57/2026.
Si ricorda che l’art. 2, comma 11-bis, D.L. 338/1989, ha previsto la possibilità per INPS e INAIL di concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi definiti con decreto ministeriale e sulla base di requisiti, criteri e modalità fissati dai rispettivi CdA.
La nuova disciplina entra in vigore dall’8 maggio 2026 e si applica alle istanze di rateazione presentate successivamente a tale data; pertanto, sono abrogate le precedenti disposizioni emanate dall’Istituto in materia di disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori.
La nuova disciplina si applica anche:
- su istanza del debitore, alle istanze presentate nel periodo intercorrente tra il 12 gennaio 2025 e l’8 maggio 2026 (data di pubblicazione della circolare e dell’apertura del nuovo servizio online): potrà quindi essere rideterminato il numero delle rate accordate;
- alle istanze presentate a partire dal 12 gennaio 2025 che, alla data di pubblicazione della presente circolare, risultano ancora non definite con l’integrale pagamento delle rate accordate.
La rateazione riguarda:
- i debiti per premi e accessori dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo;
- il pagamento dei debiti contributivi correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento, in considerazione della specificità dell’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi. In tal caso, l’istanza di rateazione dev’essere presentata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento;
- i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate;
- gli accessori dei premi: possono essere oggetto di rateazione i debiti per sanzioni civili, gli interessi e gli interessi per il pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione;
- gli stessi debiti non iscritti a ruolo già oggetto di una precedente istanza qualora non sia stato emesso il piano di ammortamento, a seguito di rigetto per carenza di uno dei requisiti previsti per l’accoglimento.
Si ricorda che, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2025, in caso di:
- dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per importi fino a 500.000 euro, possono essere concesse fino a un massimo di 36 rate mensili;
- dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per importi superiori a 500.000 euro, possono essere concesse fino a un massimo di 60 rate mensili.
Il debitore che voglia accedere alla rateazione deve presentare istanza utilizzando il servizio telematico “Istanza di rateazione”, disponibile sul sito www.inail.it, indicando l’importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti.
L’istanza può essere accolta a condizione che l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro.
Nell’istanza devono essere indicati tutti i debiti scaduti non iscritti a ruolo per premi e accessori e, se l’istanza riguarda debiti correnti, tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.
Il procedimento amministrativo si conclude entro 15 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza; la rateazione ha effetto con il versamento della prima rata, il cui termine di scadenza è fissato al quindicesimo giorno dal provvedimento di concessione della rateazione.
Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza di quest’ultima.
L’omesso o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento.
L’omesso o il parziale pagamento di 3 rate, anche non consecutive, successive alla prima determina la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l’integrale pagamento del debito residuo.
