L’INPS, con la circolare n. 80 del 24 luglio 2026, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 1, commi da 860 a 862, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che estende l’ambito di applicazione delle misure “Esonero giovani under 36” e “Decontribuzione Sud” ai datori di lavoro operanti nel settore degli agenti e degli intermediari delle assicurazioni. La circolare disciplina inoltre le modalità di recupero delle agevolazioni non fruite, la gestione del contenzioso e gli adempimenti operativi a carico dei datori di lavoro interessati.
La disposizione interpretativa chiarisce che le agevolazioni contributive previste dalla L. 178/2020 trovano applicazione, con effetto retroattivo dal 1° luglio 2022, anche nei confronti dei datori di lavoro privati che, nel periodo di operatività degli incentivi, svolgevano attività riconducibili al codice europeo NACE K, classe 66.22, relativo agli agenti e agli intermediari delle assicurazioni. L’intervento normativo supera pertanto le precedenti esclusioni che avevano interessato tale comparto.
L’INPS ricorda che la norma riguarda due distinte misure agevolative. Da un lato l’esonero contributivo per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani con meno di 36 anni, disciplinato dall’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020 e successivamente prorogato dalla legge di Bilancio 2023; dall’altro la cosiddetta “Decontribuzione Sud”, prevista dai commi da 161 a 167 della medesima legge, destinata ai rapporti di lavoro instaurati nelle regioni del Mezzogiorno.
La circolare precisa che il diritto alla fruizione degli esoneri può essere esercitato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, attraverso il recupero delle agevolazioni spettanti ma non precedentemente riconosciute. Per entrambe le misure restano ferme le condizioni sostanziali previste dalla normativa originaria e dalle decisioni della Commissione europea che ne hanno autorizzato l’applicazione nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato.
Con riferimento all’individuazione dei soggetti beneficiari, l’Istituto chiarisce che rientrano nella disciplina le imprese che, nel periodo interessato, risultavano classificate con i codici ATECO 2007 relativi alle attività di broker di assicurazione, agenti di assicurazione, subagenti e altri intermediari assicurativi. Viene inoltre illustrato il raccordo con la nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° aprile 2025, che ricomprende tali attività nell’unico codice 66.22.00.
Particolare attenzione è dedicata alle richieste di variazione retroattiva del codice ATECO. L’INPS precisa che tali richieste possono essere accolte soltanto qualora risultino coerenti con le informazioni presenti presso la Camera di Commercio e purché il codice richiesto fosse già attribuito come attività primaria o prevalente nel periodo in cui il beneficio avrebbe dovuto trovare applicazione. Restano inoltre ferme le verifiche relative all’inquadramento previdenziale e agli obblighi contributivi del datore di lavoro.
La circolare disciplina anche la gestione del contenzioso amministrativo. I ricorsi ancora pendenti dovranno essere riesaminati alla luce della nuova disposizione interpretativa, mentre le istanze già definite con esito negativo potranno essere ripresentate come nuove richieste qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge.
Per quanto riguarda il recupero degli incentivi non fruiti, l’Istituto fornisce dettagliate istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens, individuando gli specifici codici causale da utilizzare per ciascuna misura e per ciascun periodo agevolato. Sono inoltre disciplinate le modalità da seguire per i datori di lavoro che abbiano cessato l’attività o che debbano procedere mediante regolarizzazione contributiva.
La circolare richiama altresì le regole di incompatibilità tra le diverse agevolazioni contributive. In particolare, nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito di altri esoneri incompatibili, come l’incentivo strutturale previsto dalla legge n. 205/2017 o la stessa Decontribuzione Sud, viene precisato che tali importi dovranno essere preventivamente restituiti prima di poter beneficiare dell’esonero riconosciuto in applicazione della norma interpretativa.
Infine, l’INPS stabilisce che i datori di lavoro interessati dovranno presentare un’apposita richiesta tramite il Cassetto Previdenziale del Contribuente, indicando i lavoratori interessati, i periodi agevolabili e gli importi spettanti. All’esito delle verifiche verrà attribuito il codice di autorizzazione previsto dalla circolare, necessario per consentire la corretta gestione delle agevolazioni e dei relativi conguagli contributivi.
