La Direttiva (UE) 2026/2450 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 30 ottobre 2026, modifica la Direttiva 2004/37/CE, rafforzando la protezione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione.
Le novità riguardano l’ampliamento delle attività soggette alla disciplina, l’introduzione di nuovi valori limite di esposizione professionale, il ricorso ai dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria.
La Direttiva entrerà in vigore il 19 novembre 2026, mentre gli Stati membri dovranno recepirne le disposizioni entro il 20 novembre 2028.
Una delle principali innovazioni riguarda l’inclusione dei lavori comportanti esposizione ai fumi di saldatura nell’allegato I della Direttiva 2004/37/CE, qualora contengano sostanze o miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B. L’intervento tiene conto della presenza, nei fumi, di sostanze pericolose quali composti del cromo esavalente, nichel e cadmio. L’esposizione non dovrà superare i valori limite previsti per le singole sostanze rilasciate durante la saldatura.
Vengono, inoltre, aggiornate le definizioni di agente cancerogeno, mutageno e sostanza tossica per la riproduzione, ricomprendendo anche sostanze e miscele liberate dai procedimenti individuati nell’allegato I.
La Direttiva introduce nuovi valori limite di esposizione professionale per diverse sostanze. Per il cobalto e i suoi composti inorganici sono fissati limiti di 0,01 mg/m³ per la frazione inalabile e 0,0025 mg/m³ per quella respirabile, con un periodo transitorio fino al 20 novembre 2032, durante il quale si applicheranno rispettivamente i valori di 0,02 e 0,0042 mg/m³. È, inoltre, prevista un’indicazione relativa alla sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.
Per le miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), misurate come benzo[a]pirene, il valore limite è stabilito in 0,00007 mg/m³. Fino al 20 novembre 2033, determinati settori, tra cui fonderie, produzione di alluminio, cokerie, lavorazione del carbonio e della grafite e saldatura di binari ferroviari, potranno applicare il valore transitorio di 0,00014 mg/m³. Viene confermata l’attenzione al rischio di assorbimento cutaneo.
Per l’isoprene è introdotto un limite di esposizione su 8 ore pari a 8,5 mg/m³ (3 ppm), mentre per l’1,4-diossano sono previsti un limite di 7,3 mg/m³ (2 ppm) su 8 ore e uno di 73 mg/m³ (20 ppm) per esposizioni di breve durata. Per quest’ultima sostanza viene introdotto anche un valore limite biologico vincolante di 45 mg di acido (2-idrossietossi) acetico per grammo di creatinina nelle urine, da misurare al termine dell’esposizione o del turno. Per il mercurio e i composti inorganici divalenti viene precisato che il limite di 0,02 mg/m³ riguarda esclusivamente quelli rientranti nell’ambito della Direttiva.
Sul piano delle misure preventive, viene rafforzato il principio secondo cui i dispositivi di protezione individuale, in particolare quelli respiratori, devono rappresentare l’ultima soluzione, da adottare quando le misure tecniche e organizzative non consentano di evitare o ridurre adeguatamente l’esposizione. I DPI dovranno essere correttamente selezionati, adattati individualmente e mantenuti in condizioni adeguate. È, inoltre, riconosciuto ai lavoratori che indossano DPI il diritto a pause regolari in aree prive di rischio di contaminazione, con durata e frequenza definite sulla base della valutazione dei rischi.
La Direttiva sostituisce, inoltre, l’allegato III-bis, relativo ai valori limite biologici e alla sorveglianza sanitaria, confermando per il piombo il limite biologico di 30 μg/100 ml di sangue fino al 31 dicembre 2028 e di 15 μg/100 ml dal 1° gennaio 2029. Sono disciplinate specifiche condizioni di sorveglianza per i lavoratori con esposizioni pregresse e particolari soglie per le lavoratrici in età fertile.
I considerando richiamano, infine, l’importanza di una formazione adeguata e aggiornata sui rischi, compresi quelli derivanti dai farmaci pericolosi, dalle esposizioni multiple e dai rischi residui.
Particolare attenzione è riservata ai vigili del fuoco e al personale dei servizi di emergenza, nonché alla necessità di sostenere le PMI nell’applicazione delle misure di prevenzione.
