L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 189/E del 22 ottobre 2026, ha esaminato il trattamento fiscale dei buoni carburante e dei buoni spesa multiuso riconosciuti ai lavoratori addetti ordinariamente al servizio domenicale. Il chiarimento riguarda una società affidataria di servizi pubblici essenziali, organizzati 7 giorni su 7 e senza distinzione tra giornate feriali e festive, che intende introdurre, per il biennio 2026/2027, un piano di welfare aziendale destinato ai dipendenti chiamati a lavorare ordinariamente anche la domenica.
Il piano prevede l’erogazione mensile di buoni benzina o voucher per l’acquisto di beni e servizi, secondo un valore annuo differenziato in base alla fascia di appartenenza del lavoratore. L’inquadramento nelle diverse fasce dipende, da un lato, dalla previsione contenuta nel contratto individuale o in una disposizione aziendale antecedente all’introduzione del piano, che imponga lo svolgimento ordinario del lavoro domenicale e, dall’altro, dall’unità organizzativa di appartenenza. Le fasce sono individuate con cadenza trimestrale in relazione alla frequenza del lavoro domenicale richiesta per garantire la copertura del servizio:
- la fascia A riguarda i lavoratori tenuti ordinariamente alla prestazione domenicale e le unità organizzative che richiedono il servizio per 16 domeniche annue;
- la fascia B quelle che richiedono 12 domeniche;
- la fascia C quelle che ne richiedono 6.
La Società ha precisato che l’iniziativa è finalizzata a sostenere i lavoratori impegnati in una modalità organizzativa particolarmente gravosa e a favorire il benessere, la motivazione e la conciliazione tra vita professionale e vita familiare. I benefit non sono collegati alla produttività individuale, non costituiscono un premio di risultato e non rappresentano il corrispettivo della prestazione lavorativa. L’azienda ha, inoltre, evidenziato che il CCNL applicato già prevede una specifica indennità per il lavoro domenicale, successivamente rimodulata da un accordo integrativo aziendale.
Il quesito posto all’Agenzia riguarda, quindi, la possibilità di qualificare i nuovi buoni come fringe benefit ex art. 51, comma 3, TUIR, con conseguente esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente entro i limiti previsti dalla normativa.
Nel rispondere, l’Agenzia richiama il principio di onnicomprensività stabilito dall’art. 51, comma 1, TUIR, in base al quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, comprese le erogazioni in natura. L’art. 51, comma 3, prevede, tuttavia, una soglia di non imponibilità per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro. Per gli anni 2025-2027, l’art. 1, comma 390, Legge n. 207/2024, ha elevato tale limite complessivo a 1.000 euro, aumentandolo a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
La disciplina riguarda anche i documenti di legittimazione, cartacei o elettronici, previsti dall’art. 51, comma 3-bis, TUIR, tra i quali rientrano i buoni carburante e i voucher rappresentativi di beni o servizi. In base ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, il voucher dev’essere intestato al beneficiario, non può essere monetizzato o ceduto a terzi e deve dare diritto a uno specifico bene, servizio o prestazione per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore. Il dipendente deve rimanere estraneo al rapporto economico tra il datore di lavoro e il soggetto che eroga il bene o il servizio.
L’Agenzia distingue tra:
- voucher monouso, che deve rappresentare un solo bene, servizio o prestazione, predeterminato anche nel valore;
- voucher cumulativi, che può, invece, riferirsi a una pluralità di beni e servizi, individuabili anche mediante una piattaforma elettronica, attraverso la scelta effettuata dal dipendente.
La possibilità di cumulare più utilità in un unico documento opera, secondo la disciplina richiamata nella risposta, entro il limite di 258,23 euro previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR. La soglia dev’essere verificata considerando tutti i beni e servizi ricevuti dal lavoratore nel periodo d’imposta, sia attraverso voucher sia con modalità ordinarie. In caso di superamento del limite applicabile, l’intero valore dei fringe benefit diventa imponibile, salvo le diverse soglie temporaneamente previste dalla normativa vigente.
Tale soglia di esenzione riguarda le erogazioni in natura e non le somme di denaro. Per queste ultime continua ad applicarsi il principio generale di imponibilità, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge. La valutazione dei beni o servizi dev’essere effettuata secondo il loro valore normale, eventualmente ridotto delle somme corrisposte dal lavoratore.
Sulla base degli elementi rappresentati dalla Società, l’Agenzia conclude che i buoni carburante e i buoni spesa multiuso riconosciuti nell’ambito del piano di welfare rientrano tra i fringe benefit disciplinati dall’art. 51, commi 3 e 3-bis, TUIR, pertanto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, né ai fini fiscali né contributivi, entro il limite complessivo previsto dalla normativa vigente nel periodo d’imposta di riferimento.
