L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, facendo seguito alla circolare n. 5/E/2026, ha pubblicato la seconda parte dei chiarimenti sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), dedicata al sovraindebitamento e all’esdebitazione.
Il documento, nella versione definitiva, recepisce le osservazioni formulate durante la consultazione pubblica svoltasi dal 26 giugno al 24 luglio 2026 e approfondisce le procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione, con particolare attenzione al trattamento dei crediti tributari e all’attività degli Uffici fiscali.
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono destinate a consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli, start-up innovative e altri debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.
Una delle principali innovazioni riguarda la facoltatività della nomina dell’attestatore, che consente di contenere i costi procedurali, pur rimanendo l’attestazione uno strumento utile nelle situazioni patrimoniali, finanziarie o fiscali particolarmente complesse.
Resta centrale il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), al quale sono attribuite funzioni di verifica, assistenza e controllo.
In materia di procedure familiari, l’art. 66, D.Lgs. n. 14/2019, consente ai componenti della stessa famiglia di presentare un’unica domanda quando siano conviventi oppure l’indebitamento abbia un’origine comune. La trattazione unitaria non determina, tuttavia, confusione patrimoniale: le masse attive e passive rimangono distinte e i debiti solidali devono essere imputati integralmente a ciascun coobbligato, evidenziando il vincolo di solidarietà.
Quanto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’Agenzia chiarisce che la procedura è riservata alle persone fisiche che abbiano contratto obbligazioni esclusivamente per finalità estranee all’attività imprenditoriale o professionale. In presenza di debiti di natura mista, anche derivanti da attività cessate, può essere utilizzato il concordato minore, ricorrendone i presupposti.
Il piano del consumatore può prevedere pagamenti parziali e differenziati, senza necessità del voto dei creditori, purché sia rispettato il trattamento minimo dei crediti privilegiati rispetto all’alternativa liquidatoria.
Particolare attenzione è dedicata alla durata dei piani: richiamando la pronuncia di Cassazione n. 11676/2026, l’Agenzia precisa che la moratoria fino a 2 anni prevista per i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca costituisce una sospensione dell’esigibilità e non un termine massimo per il pagamento. Sono, quindi, ammissibili piani pluriennali, anche superiori a 5 o 7 anni, purché economicamente convenienti rispetto alla liquidazione controllata.
Durante la moratoria continuano a maturare gli interessi legali, anche quando il loro versamento sia differito. L’accesso alla procedura è escluso quando il debitore abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, oppure abbia già beneficiato dell’esdebitazione nei 5 anni precedenti o per 2 volte. La semplice sproporzione tra debiti e capacità economica non costituisce, da sola, causa ostativa.
Con riferimento al concordato minore, la circolare distingue tra:
- procedura in continuità, finalizzata alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale;
- concordato liquidatorio, ammissibile soltanto in presenza di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile.
Recependo Cassazione n. 20141/2026, l’Agenzia chiarisce che l’imprenditore cancellato dal Registro Imprese non può accedere al concordato minore, anche se individuale e anche quando la proposta abbia natura liquidatoria.
Sul trattamento dei crediti tributari assume rilievo la Cassazione n. 14555/2026, secondo cui non è obbligatoria la presentazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88, Codice, né è necessario il preventivo parere conforme della Direzione Regionale per l’espressione del voto della Direzione Provinciale. Devono, tuttavia, essere rispettate le regole sostanziali di tutela dei crediti tributari e previdenziali, in particolare il principio del trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il concordato minore è approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto e il silenzio del creditore nel termine assegnato equivale ad adesione. Il Tribunale può procedere all’omologazione anche senza il consenso dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando tale adesione sia determinante per raggiungere la maggioranza e la proposta risulti conveniente rispetto alla liquidazione controllata. L’Agenzia precisa, tuttavia, che il cram down fiscale non consente di superare indiscriminatamente il dissenso dell’Erario e richiama gli Uffici a verificare eventuali condotte fraudolente, quali il sistematico mancato pagamento dei tributi accompagnato dal soddisfacimento preferenziale di altri creditori.
In tema di liquidazione controllata, la circolare ricorda che la procedura può essere avviata dal debitore oppure, in presenza di insolvenza, da un creditore. In quest’ultimo caso, non può essere aperta se i debiti scaduti e non pagati risultano inferiori a 50.000 euro. Per il debitore persona fisica assume rilievo anche la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, da attestare tramite l’OCC. Gli Uffici fiscali devono provvedere tempestivamente alla quantificazione dei crediti tributari e alla loro insinuazione al passivo, rispettando il termine assegnato dal Tribunale, non superiore a 90 giorni. Le domande tardive sono ammissibili soltanto se il ritardo dipende da causa non imputabile al creditore e la domanda viene presentata entro 60 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
La parte conclusiva della circolare riguarda l’esdebitazione, che determina l’inesigibilità dei debiti rimasti insoddisfatti, senza estinguere le obbligazioni né pregiudicare i diritti verso coobbligati e fideiussori. Il beneficio comprende, in linea generale, anche i debiti tributari, mentre per le sanzioni amministrative fiscali occorre distinguere quelle accessorie al debito principale, comprese nell’esdebitazione, da quelle autonome, che ne restano escluse.
Nella liquidazione controllata il beneficio opera alla chiusura della procedura oppure, anteriormente, decorsi 3 anni dall’apertura, previo accertamento giudiziale dei requisiti.
Vengono offerte specifiche indicazioni sull’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, riservata per una sola volta alla persona fisica meritevole priva di utilità da offrire ai creditori, anche in prospettiva futura. La valutazione richiede un esame concreto delle condizioni economiche e delle cause dell’indebitamento, escludendo condotte caratterizzate da dolo, colpa grave o frode. Qualora nei 3 anni successivi al decreto sopravvengano utilità idonee a soddisfare i creditori, il debito torna esigibile nei limiti previsti dalla legge, con obblighi di dichiarazione annuale e vigilanza dell’OCC.
