CU 2027: dal 15 ottobre istanze per aliquote maggiorate e rinuncia alle detrazioni

L’INPS, con messaggio n. 3245 del 13 ottobre 2026, ha comunicato che, per il periodo d’imposta 2027, dal 15 ottobre 2026 è possibile inviare le richieste di applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento delle detrazioni d’imposta per reddito da parte dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, ai fini della CU 2027.

Tali istanze, da inviarsi ogni anno all’Istituto, possono essere possono essere inoltrate compilando la dichiarazione on line al servizio dedicato “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia” sul sito www.inps.it.

Viene precisato che, in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, ex art. 13, TUIR, sulla base del reddito erogato.

Il messaggio invita il sostituito a comunicare all’Istituto, tramite il citato servizio, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d’imposta di riferimento, ancorché lo stesso sia beneficiario dell’assegno unico e universale: in questo modo l’Istituto elaborerà la certificazione fiscale CU 2027 con un prospetto dei familiari a carico correttamente completato, consentendo all’Agenzia delle Entrate di operare, a sua volta, la giusta attribuzione delle spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli nella dichiarazione precompilata.
Viene ricordato che, come precisato nella circolare n. 6/E/2025, ai fini dell’applicazione dei benefici fiscali in base a quanto previsto dall’art. 12, comma 4-ter), TUIR: “I figli rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale (AUU) o qualora il figlio abbia superato i requisiti anagrafici di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR”.

Infine, viene chiarito che la richiesta di maggiore aliquota o di rinuncia alle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13, TUIR (detrazioni per redditi), comporta il mancato riconoscimento automatico delle agevolazioni fiscali previste all’art. 1, commi 4 e 6, Legge n. 207/2024, ai percettori di prestazioni fiscalmente imponibili sostitutive di reddito di lavoro dipendente, nonché ai percettori di prestazioni di accompagnamento alla pensione, come precisato nel messaggio n. 2829/2026.
In ogni caso, tali benefici, se spettanti, potranno essere recuperati in sede di dichiarazione reddituale annuale, secondo le modalità previste dalla normativa fiscale.

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