Con l’ordinanza n. 26315 del 6 ottobre 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata non solo in tema di intermediazione illecita di manodopera, ma anche in merito ai presupposti necessari perché l’erogazione dell’indennità di trasferta sia legittima.
Nel caso di specie, nell’ambito di un accertamento ispettivo nei confronti di una cooperativa, gli Enti contestavano non solo l’illegittimità dell’appalto, ma anche il regime contributivo applicato alle somme corrisposte ai soci lavoratori a titolo di indennità di trasferta.
La cooperativa datrice di lavoro si era difesa, sostenendo la legittimità di tale trattamento, evidenziando che la propria sede legale era situata a Milano, la sede di lavoro dei soci a Reggio Emilia e il luogo di effettivo svolgimento della prestazione a Castelnovo di Sotto.
La Corte d’Appello aveva appurato come non solo mancasse ogni documentazione a giustificazione delle voci inserite in busta paga quale “trasferta”, ma che l’istruttoria avesse fatto emergere come l’attività dei lavoratori della cooperativa fosse stata stabilmente svolta a Castelnovo con continuità.
Tutti i lavoratori, difatti, avevano riferito di aver sempre e solo in quella sede espletato la loro attività, per cui – a giudizio della Corte – non ricorrevano i requisiti per la configurabilità dell’istituto della trasferta.
A detta della Cassazione, il ragionamento compiuto dalla Corte territoriale è corretto e coerente con la consolidata giurisprudenza, secondo cui la trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell’assegnazione del lavoratore a una sede diversa rispetto a quella abituale, mentre il trasferimento implica un mutamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro (cfr. già Cass. n. 8004/1998 e Cass. n. 24658/2008; cfr. altresì, più di recente, Cass. n. 38340/2021). E, infatti, secondo la Cassazione, l’indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell’interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall’espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, senza che rilevi, ai fini dell’insorgenza del diritto, che la sede legale dell’impresa datoriale e la residenza del lavoratore medesimo siano diverse da quelle in cui si svolge l’attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per l’identificazione di una trasferta in senso tecnico (v. Cass. n. 14380/2020).
Per configurare una trasferta, quindi, non è sufficiente che il luogo della prestazione sia diverso dalla sede legale dell’impresa o dalla residenza del dipendente.
Ciò che rileva è, infatti, l’individuazione della sede abituale di lavoro e il carattere temporaneo dell’assegnazione a una sede differente. Su tali presupposti, la Suprema Corte ha dunque confermato l’assoggettamento a contribuzione delle somme formalmente corrisposte a titolo di indennità di trasferta.
