4 Agosto 2017

La “nuova” chiusura del fallimento

di Andrea Rossi
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Spinto dall’esigenza di uniformarsi ai principi dettati in ambito comunitario in tema di ragionevole durata delle procedure fallimentari, il Legislatore nazionale ha modificato parzialmente l’articolo 118 L.F. con l’approvazione del D.L. 83/2015, prevedendo la possibilità di chiusura del fallimento in presenza di giudizi ancora pendenti.

Il nuovo testo dell’articolo 118 L.F. va messo in relazione con quanto disposto dall’articolo 120 L.F., ultimo comma, dove si specifica che, in pendenza di giudizi, il giudice delegato e il curatore restano in carica per gli adempimenti necessari; è pertanto evidente come la norma in esame abbia tentato di affrontare in poche righe un problema complesso per le notevoli ricadute sia in ambito civilistico che fiscale e quindi occorre chiarire:

  • se, in base al tenore letterale dell’articolo 118, secondo comma, L.F., una volta intervenuto il decreto di chiusura emesso dal Tribunale ai sensi dell’articolo 119 L.F., il curatore sia tenuto a chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese (pur in presenza di giudizi pendenti) da cui discenderà la successiva estinzione di quest’ultima;
  • le modalità di gestione dei giudizi pendenti e la imputazione/destinazione dei risultati relativi, che potranno essere tanto attivi quanto passivi, nonché il loro trattamento fiscale ai fini Iva, ai fini delle imposte dirette e delle relative ritenute.

Stante la complessità interpretativa del nuovo articolo 118 L.F., il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha emesso un documento lo scorso mese di giugno in cui sono fornite delle preziose indicazioni circa gli obblighi di cancellazione dal Registro imprese delle società fallite in pendenza di giudizi che saranno trattate nel presente articolo, rimandando ad un prossimo contributo l’approfondimento delle tematiche fiscali conseguenti all’applicazione del nuovo articolo 118 L.F..

Nell’ambito di una procedura fallimentare, al termine della ripartizione dell’attivo, il curatore in virtù di quanto precisato dall’articolo 118, secondo comma, L.F., è tenuto a chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese, da cui consegue l’estinzione della stessa; è pertanto evidente che la cancellazione della società corrisponde alla sua estinzione e quindi non è ammessa una sua reviviscenza ovvero una riapertura della fase liquidatoria nel caso in cui dovessero emergere eventuali sopravvenienze. Sul punto, la sentenza di Cassazione n. 6070/2013 ha ulteriormente precisato come, una volta cancellata dal Registro delle imprese, la società si considera estinta con la conseguenza di non poter più agire, né essere convenuta in giudizio.

Dalla lettura combinata degli articoli 118 e 120 L.F. risulta sufficientemente evidente come anche nella chiusura di un fallimento in presenza di giudizi pendenti (e quindi non a seguito della liquidazione dell’attivo) il curatore deve chiedere la cancellazione dal Registro delle imprese della società e, pertanto, in presenza di successive sopravvenienze attive, non si origina la riapertura del fallimento di cui all’articolo 121 L.F., risultando la chiusura “definitiva”.

A favore dell’applicazione dell’articolo 118 L.F. nella chiusura di un fallimento in presenza di giudizi pendenti, sta il fatto che la disposizione in esame non deroga espressamente alla previsione che obbliga la cancellazione; tale conclusione pare altresì in linea con la precisazione in base alla quale il fallimento non viene riaperto neppure qualora si originino sopravvenienze attive a seguito della conclusione dei giudizi pendenti, confermando pertanto la necessità di cancellare la società fallita dal Registro delle imprese al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 118, n. 3) e n. 4), L.F.; pertanto, in ossequio alla disciplina in esame, il fallimento è da considerarsi chiuso e come tale non prosegue, proseguendo invece le liti pendenti e mantenendo il curatore la legittimazione processuale per queste ultime, anche nei successivi stati e gradi del giudizio ex articolo 43 L.F..

Pertanto, in ossequio all’articolo 118 L.F., non è consentito al Registro delle imprese esprimere un parere circa l’opportunità della cancellazione della società fallita, pur in presenza di giudizi pendenti e, pertanto, una volta divenuto efficace il decreto del Tribunale di chiusura emesso ai sensi dell’articolo 119 L.F., il curatore è tenuto a chiedere la cancellazione da cui discenderà la successiva estinzione della società per quanto previsto dall’articolo 2495 cod. civ..

Avendo ora certezza del fatto che il curatore deve chiedere la cancellazione dal Registro imprese della società fallita, laddove intenda procedere con la chiusura del fallimento pur in presenza di giudizi pendenti, dobbiamo ora capire quali siano i giudizi pendenti che permettono ugualmente la chiusura anticipata del fallimento; l’interpretazione letterale e la combinazione degli articoli 118 e 43 L.F. porterebbero a ritenere che i giudizi pendenti che non dovrebbero impedire la chiusura anticipata del fallimento siano solamente quelli aventi ad oggetto i diritti del fallito preesistenti al fallimento oltre che le azioni “di massa” che derivano dal fallimento (azioni revocatorie, azioni dichiarative di inefficacia dei pagamenti, etc).

Secondo le indicazioni fornite da alcuni Tribunali, sono da ricondurre nell’ambito di applicazione dell’articolo 118 L.F. anche le seguenti fattispecie:

  1. fallimento che vanta un credito verso un altro fallimento (così Trib. Benevento, Trib. Vicenza, Trib. Crotone);
  2. fallimento che vanta un credito fiscale in attesa di rimborso (così Trib. Benevento, Trib. Vicenza, Trib. Crotone); in tale fattispecie non siamo tecnicamente di fronte ad un giudizio pendente, ma per alcuni Tribunali si applicherebbe la norma in esame per eliminare la situazione ostativa al fine di accelerare la chiusura del fallimento.

La prosecuzione dei giudizi dopo la chiusura del fallimento impone al curatore di accantonare delle somme, in ossequio alle modalità prescritte dall’articolo 117 L.F., a supporto dei costi a cui la procedura potrà andare incontro successivamente alla cancellazione della società dal Registro imprese; le somme accantonate prima della cancellazione della società e non utilizzate dal curatore, piuttosto che le somme recuperate a seguito della conclusione positiva dei giudizi pendenti, saranno invece oggetto di un riparto finale previa approvazione del rendiconto relativo alla gestione post chiusura anticipata, nel rispetto dell’articolo 116 L.F. (così Trib. Messina).

L’attività del curatore fallimentare: casi operativi e pratica professionale