20 Maggio 2016

Il rimborso delle spese sanitarie nel modello 730/2016

di Luca Mambrin
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Con riferimento ai modelli 730 precompilati, una segnalazione ricorrente che deve essere attentamente gestita è quella relativa alle comunicazioni fatte dagli enti/casse assistenziali relative ai rimborsi di spese sanitarie.

La Legge di Stabilità 2016, al comma 950, ha stabilito che ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, a partire dall’anno d’imposta 2015, ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione nell’Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, devono trasmettere all’Agenzia delle entrate:

  • una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati;
  • i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente.

Analizzando le informazioni fornite nella dichiarazione precompilata dell’anno 2015 nella sezione relativa agli oneri e spese propri troviamo, oltre alle comunicazioni fornite dal Sistema Tessera Sanitaria sui dati delle prestazioni sanitarie erogate nel 2015 anche le comunicazioni degli enti/casse assistenziali o dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale relativi ai rimborsi erogati nel corso dell’anno.

Ad esempio dalla dichiarazione precompilata potremmo trovare la seguente situazione:


Spese sanitarie

IL SISTEMA TESSERA SANITARIA HA COMUNICATO SPESE PER TICKET: importo 202,00 €

IL SISTEMA TESSERA SANITARIA HA COMUNICATO SPESE PER VISITE O INTERVENTI SPECIALISTICI: importo 1.087,00 €

IL FONDO _______ ASSISTENZA CASSA ASSISTENZA DIP AZ CONV (CF: _______) HA COMUNICATO UN RIMBORSO: importo 317,00 €


La dichiarazione precompilata propone quindi al rigo di riferimento (rigo E1 – Spese sanitarie) l’importo delle spese sanitarie sostenute al netto di quanto rimborsato nel corso del 2015, non detraibile da parte del contribuente: nell’esempio quindi euro 972.

Secondo quanto indicato anche nella risoluzione n. 35/E/2007, in base al principio generale di diritto tributario secondo cui non è detraibile l’onere che non sia stato effettivamente sostenuto, il contribuente non ha diritto alla detrazione delle spese rimborsate e può scegliere di agire secondo due modalità:

  1. sottrarre dall’ammontare  delle  spese  sanitarie  l’importo  erogato  dal Fondo in relazione alle stesse;
  2. detrarre l’intero  ammontare  delle  spese sanitarie, salvo poi dichiarare  tra i  redditi  soggetti  a  tassazione  separata l’ importo  ricevuto.

La prima soluzione è in linea con quanto proposto nella dichiarazione precompilata, mentre la seconda soluzione prevede l’indicazione nel rigo E1, tra gli oneri detraibili, dell’intera spesa sanitaria sostenuta per poi assoggettare a tassazione, nel rigo D7 del modello 730, l’importo rimborsato.

Le istruzioni alla compilazione del modello 730 prevedono infatti l’indicazione nel quadro D, sezione II, (redditi soggetti a tassazione separata) rigo D7, delle imposte e degli oneri rimborsati nel 2015.

In particolare, con il codice “4” andranno indicate:

  • le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell’anno 2015, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso il datore di lavoro o ente pensionistico.

Ad esempio rientrano in tali somme, oltre alle spese sanitarie rimborsate anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi; rientrano, inoltre, in queste somme anche la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all’importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero.

Ulteriore situazione alla quale si deve porre particolare attenzione è relativa all’erogazione di rimborsi di oneri detratti in anni precedenti, ad esempio nel caso di spese sanitarie sostenute nell’anno 2014 e oggetto di rimborso anche parziale nel corso del 2015.

Nel modello 730 precompilato viene direttamente proposta la compilazione del rigo D7, codice “4” ed anno di riferimento 2014 con l’importo del rimborso comunicato dal fondo di assistenza:


Imposte ed oneri rimborsati nel 2015 e altri redditi a tassazione separata

COMUNICATO DA ­­­­­­­_________ CASSA ASSISTENZA DIP AZ CONV (CF: __________) – RIMBORSO PER SPESE SANITARIE SOSTENUTE NEL 2014: importo 90,00 €

COMUNICATO DA _________ CASSA ASSISTENZA DIP AZ CONV (CF: __________) – RIMBORSO PER SPESE SANITARIE SOSTENUTE NEL 2014: importo 133,00 €


In questo caso il contribuente dovrà effettivamente dichiarare l’importo del rimborso ricevuto solamente se nel modello 730/2015, relativo all’anno 2014, abbia portato in detrazione interamente la spesa sanitaria sostenuta, al lordo quindi del rimborso, ricevuto solo nel 2015.

Nel caso in cui invece il contribuente abbia già tenuto in considerazione il rimborso nella dichiarazione modello 730/2015, e si sia detratto la spesa già al netto del rimborso, egli non dovrà assoggettare a tassazione l’importo, “scartando” la proposta contenuta nel modello precompilato.