9 Gennaio 2020

Il Registro unico degli operatori del gioco pubblico

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 27 D.L. 124/2019 (c.d. “Decreto fiscale”, convertito, con modificazioni, con la L. 157/2019) prevede l’istituzione, a partire dal 2020, del Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’obiettivo perseguito dal legislatore è, da un lato, il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e alla diffusione del gioco illegale e, dall’altro, il perseguimento di un razionale assetto sul territorio nazionale dell’offerta di gioco pubblico (comma 1).

L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, già esercitavano tali attività (comma 2).

In base a quanto previsto dal comma 3, l’iscrizione è obbligatoria per le seguenti categorie di operatori:

  • produttori, proprietari e possessori (o detentori a qualsiasi titolo) di apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (AWP o new slot e videolottery, VLT);
  • concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali AWP e VLT;
  • produttori e proprietari degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaD. 773/1931), nonché possessori o detentori a qualsiasi titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
  • concessionari del gioco del Bingo;
  • concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;
  • titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché titolari dei punti per la raccolta scommesse regolarizzati da specifici atti normativi e titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;
  • concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
  • titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
  • concessionari del gioco a distanza;
  • titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
  • produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;
  • società di corse che gestiscono gli ippodromi;
  • allibratori;
  • ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli sopra elencati che svolge qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco.

L’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 4) e va rinnovata ogni anno (comma 5).

Ai fini dell’iscrizione, l’Agenzia verifica preventivamente che i richiedenti siano in possesso delle necessarie licenze, autorizzazioni e concessioni previste dal TULPS e della certificazione antimafia e che abbiano versato la somma annuale prevista dal comma 4, il cui importo varia a seconda della categoria di appartenenza (si va da un minimo di 200 a un massino di 10.000 euro).

I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione, mentre quelli che svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano (comma 4-bis).

Il mancato versamento della somma d’iscrizione può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il pagamento di un importo pari alla somma dovuta, maggiorata del 2% per ogni mese o frazione di mese di ritardo (comma 6).

Il comma 8 dell’articolo 27 espressamente prevede che l’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi cinque anni.

È previsto, inoltre, il divieto per i concessionari di gioco pubblico di intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. Nell’ipotesi di violazione di tale divieto si applica una sanzione amministrativa di 10.000 euro e la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale. Qualora la stessa violazione venga reiterata per tre volte nel corso di un biennio è stabilita la revoca della concessione (comma 9).

A un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è affidato il compito di definire tutte le disposizioni applicative della nuova disciplina, eventualmente anche di natura transitoria, con riferimento alla tenuta del Registro, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento della somma d’iscrizione (comma 7).

Infine, viene disposta l’abrogazione, a partire dall’effettiva entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, dell’elenco al quale sono iscritti gli operatori del settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro (comma 10).

La nuova disciplina dei reati tributari, la frode fiscale, il riciclaggio/autoriciclaggio e la responsabilità 231/2001