10 Luglio 2020

Il Decreto Rilancio e le novità del superbonus 110% – I° parte

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il lungo iter di conversione in Legge del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), destinato a terminare entro il 18.07.2020, reca modifiche sostanziali alla disciplina del c.d. superbonus 110% delineata rispettivamente agli articoli 119, per quanto concerne gli interventi a detrazione maggiorata e 121, per quanto concerne le specifiche opzioni di fruizione dello sconto in fattura o cessione del credito d’imposta.

Le principali novità apportate all’articolo 119 durante l’esame in V Commissione della Camera, investono molteplici aspetti dell’agevolazione:

  • l’estensione dell’incentivo ai lavori realizzati dagli Enti del Terzo settore e dalle Asd e Ssd per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi;
  • l’eliminazione della previgente causa di esclusione specifica del superbonus del 110% all’effettuazione di interventi di ecobonus su edifici monofamiliari abitazioni secondarie del contribuente, con riconoscimento dell’agevolazione per le spese di riqualificazione energetica su due unità immobiliari;
  • l’esclusione degli interventi effettuati sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
  • la proroga al 30.06.2022 per i soli interventi effettuati su immobili Iacp;
  • l’inclusione, nei limiti stabiliti per l’ecobonus, degli interventi di demolizione e ricostruzione;
  • l’ammissibilità alla detrazione degli interventi di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici congiuntamente all’effettuazione di un intervento sismabonus agevolabile;
  • l’abbassamento dei limiti di spesa per alcuni interventi ecobonus originariamente previsti dal Decreto e la rimodulazione in misura inversamente proporzionale al numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Le principali modifiche contenute nel testo dell’articolo 119 D.L. 34/2020 approvato dalla Camera dei deputati sono dettagliate nella seguente tavola sinottica:

Articolo 119 comma 9 lettere d-bis)-e) Estensione dell’ambito applicativo soggettivo

Sono compresi gli interventi realizzati:

  • dagli enti del Terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano),
  • dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi
Articolo 119 comma 10 Numero massimo di unità immobiliari per ecobonus

Le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus dei commi da 1 a 3) si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio

Articolo 119 comma 15-bis Categorie catastali escluse

Il superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

A 1 – abitazioni di tipo signorile

A8 – abitazioni in ville

A9 – castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Articolo119 comma 3-bis Proroga per Iacp
  • È disposta la proroga per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 30.06.2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti (istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing)
Articolo119 comma 1-3 Ampliamento degli interventi c.d. ecobonus ammissibili

Nel rispetto dei requisiti minimi del comma 3 (miglioramento della classe energetica) sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti ai commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione.

L’agevolazione per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti su edifici unifamiliari (comma 1, lettera c) è riconosciuta anche:

  • agli impianti a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati a collettori solari;
  • esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle.
  • nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Per gli edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o in caso in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali vietino gli interventi trainanti di cui al comma 1, la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di cui al comma 1, fermi restando i requisiti tecnici minimi previsti al comma 3 (miglioramento della classe energetica)

Articolo 119 comma 4-bis Ampliamento degli interventi c.d. sismabonus ammissibili

La detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi antisismici c.d. sismabonus previsti dai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 D.L. 63/2013, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi

Articolo 119 comma 1 lettere a) e b) Abbassamento dei limiti di spesa per ecobonus

Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (comma 1 lettera a) i limiti di spesa sono i seguenti:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.  I

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (comma 1, lettera b) i limiti di spesa sono i seguenti:

  • 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per gli interventi sugli edifici unifamiliari (o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (comma 1, lettera c) il limite di spesa resta pari ad euro 30.000. 

Articolo 119 comma 13-bis Precisazioni sull’asseverazione del tecnico abilitato

L’asseverazione del tecnico abilitato, obbligatoria in caso di opzione per la cessione o per lo sconto, è rilasciata:

al termine dei lavori

o

per ogni stato di avanzamento dei lavori (Sal) sulla base delle condizioni e nei limiti indicati all’articolo 121.

L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta:

  • i requisiti tecnici
  • l’effettiva realizzazione del progetto
  • la congruità delle spese con riferimento ai prezzari individuati con apposito decreto del Mise e, nelle more della sua emanazione, ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.