17 Giugno 2019

Forfettari: recupero dell’Iva non dovuta tramite istanza di rimborso

di Fabio Garrini
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Al momento dell’ingresso nel regime forfettario viene meno un eventuale differimento di esigibilità che ha caratterizzato una fattura precedentemente emessa; nel caso in cui successivamente dovessero verificarsi i presupposti per emettere una nota di variazione al fine di stornare l’Iva precedentemente assolta, il recupero di tale imposta sarà esercitabile unicamente attraverso la presentazione di una istanza di rimborso.

Questa è la posizione espressa dall’Agenzia nella risposta all’istanza di interpello n. 190 pubblicato il 13 giugno 2019.

 

Il caso

La situazione descritta riguarda un contribuente che, nel periodo d’imposta 2015, aveva optato per la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa (articolo 32-bis D.L. 83/2012), regime che consente di posticipare l’esigibilità dell’imposta ed il suo versamento al momento dell’incasso del corrispettivo.

A fine 2018, risultava ancora “sospesa” l’imposta relativa ad alcune fatture emesse (e non pagate) nei confronti di una società assoggettata ad amministrazione straordinaria.

Tale contribuente nel 2019 è transitato al regime forfettario e quindi, in sede di compilazione della dichiarazione Iva relativa al 2018, inviata entro lo scorso 30 aprile, ossia l’ultimo modello da presentarsi prima del transito al nuovo regime, ha fatto confluire nella liquidazione del tributo anche l’Iva relativa ai corrispettivi che il committente in amministrazione straordinaria non aveva ancora pagato.

Tale comportamento è stato ovviamente avallato dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello in commento, in quanto rispondente alle previsioni dell’articolo 1, comma 62, L. 190/2014: “Nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui è applicata l’imposta sul valore aggiunto è computata anche l’imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità…”.

Peraltro, va anche ricordato che il regime di Iva per cassa comporta, quale ulteriore effetto, il differimento della detrazione relativamente alle fatture di acquisto non ancora pagate; il fatto che in sede di ingresso al regime forfettario venga meno il differimento dell’imposta dovuta sulle vendite conferisce al contribuente il diritto alla detrazione dell’imposta non ancora recuperata sugli acquisti. Come precisato nella circolare 10/E/2016, nella stessa liquidazione in cui viene assolta l’Iva differita sulle fatture di vendita (quindi, nel nostro caso, la dichiarazione Iva per l’anno 2018) può essere esercitato, sempreché spettante, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto soggette allo stesso regime di Iva per cassa ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

Il recupero dell’imposta non incassata

La parte più delicata è però quella riguardante un possibile recupero dell’imposta relativa a tali fatture: se infatti l’ingresso nel forfettario ha gravato il contribuente di tale Iva a seguito del venir meno del regime di differimento, occorre chiedersi se e come si possa ottenere la restituzione.

Al riguardo, l’istante aveva proposto una soluzione poco aderente al tenore letterale della norma, secondo la quale alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, nell’ipotesi di mancato incasso dei corrispettivi già fatturati, il contribuente avrebbe dovuto emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, e, conseguentemente, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione annuale Iva al fine di recuperare l’imposta a suo tempo versata, in deroga alla disciplina prevista per il citato regime forfetario che non contempla detto obbligo.

L’Agenzia boccia tale soluzione: laddove all’esito alla procedura di amministrazione straordinaria i corrispettivi dovuti dal committente restino insoluti, l’istante non è legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ex articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 per recuperare l’Iva versata e non incassata in quanto il regime forfetario non consente l’esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19.

Il dubbio era che tale condizione potesse comportare una definitiva perdita dell’imposta assolta.

L’Agenzia osserva, al contrario, che al fine di dare attuazione al principio di neutralità, secondo il quale il contribuente è tenuto a versare solo l’Iva effettivamente incassata (cfr. Corte di Giustizia 26 gennaio 2012, causa C-588/10, punto 27), al contribuente è concesso di presentare istanza di rimborso ex articolo 30-ter D.P.R. 633/1972, secondo cui “Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

Il ravvedimento operoso e la correzione dei principali errori dichiarativi