Il rapporto sociale derivante dal contratto di società può cessare anche con riferimento a un solo socio, determinando lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente a quest’ultimo. Le disposizioni previste per la società semplice trovano applicazione anche alla società in nome collettivo, purché compatibili, in virtù del rinvio disposto dall’art. 2293, c.c.
Le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale sono:
- recesso del socio (art. 2285, c.c.)
- esclusione del socio (art. 2286–2288, c.c.)
- morte del socio (art. 2284, c.c.)
Le suddette cause integrano ipotesi di modificazione soggettiva del contratto sociale, in quanto determinano una riduzione del numero dei soci e, conseguentemente, del patrimonio sociale, a seguito della liquidazione della quota spettante al socio uscente (art. 2289, c.c.) o agli eredi del socio deceduto (art. 2290, c.c.). Tali eventi comportano, inoltre, una diversa ripartizione delle partecipazioni agli utili e alle perdite tra i soci rimasti.
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