La società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) è una particolare fattispecie di società di capitali, disciplinata dal codice civile agli artt. 2452–2461. Si tratta di una forma societaria poco diffusa, che combina elementi propri della società in accomandita semplice (S.a.s.) e della società per azioni (S.p.A.). In via generale, la S.a.p.a. è configurata come una particolare tipologia di società azionaria. L’art. 2454 c.c., infatti, dispone che «alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni in quanto compatibili».
L’esercizio dell’attività bancaria e dell’attività di intermediazione mobiliare non può essere svolto in forma di società in accomandita per azioni. L’art. 14, comma 1, lett. a), TUB limita infatti l’esercizio dell’attività bancaria alle società per azioni e alle società cooperative per azioni a responsabilità limitata, mentre l’art. 19, comma 1, lett. a), TUF richiede per le SIM l’adozione della forma di società per azioni.
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