L’art. 2272, c.c., disciplina le cause di scioglimento della società semplice: verificatesi una di tali cause, si apre la fase di liquidazione, che termina con l’estinzione della società.
L’orientamento della giurisprudenza
Lo scioglimento non produce l’estinzione della società (Cass. n. 18964/2013), bensì il mutamento dell’oggetto sociale, che non è più quello di compiere un’attività economica al fine di produrre utili, ma di cessare l’attività (Cass. n. 29776/2008).
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3221/1999, ha chiarito che il verificarsi di una causa di scioglimento dà luogo a un mutamento dello scopo sociale; in particolare, allo scopo di svolgere in comune un’attività economica, al fine di dividere gli utili subentra lo scopo di definire i rapporti derivati dall’attività sociale e di ripartire fra i soci l’eventuale attivo mediante la liquidazione.
Le cause di scioglimento sono quelle previste dall’art. 2272, c.c., secondo cui la società si scioglie quando:
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