Prededucibilità nel concordato e negli accordi di ristrutturazione

Nei tre precedenti contributi (“Ancora sulla finanza prededucibile nel concordato e negli accordi”, “La finanza prededucibile nel concordato e negli accordi”,La finanza prededucibile nel concordato e negli accordi”) abbiamo analizzato i presupposti previsti dalla legge Fallimentare per l’erogazione di finanza prededucibile (i) in esecuzione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182-quater, comma 1, ed (ii) in funzione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182-quater, comma 2, (iii) con espressa autorizzazione del Tribunale ai sensi dell’articolo 182-quinquies in presenza di una attestazione di un professionista dalla quale emerga che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori; nel presente articolo, invece, tratteremo la disciplina di cui all’articolo 182-quinquies, comma 3, che prevede la possibilità per la società che deposita una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, comma 6, di chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell’articolo 161, comma 6, o all’udienza di omologazione di cui all’articolo 182-bis, comma 4.

Pertanto, il nuovo comma 3 prevede espressamente che il Tribunale possa autorizzare il debitore a contrarre dei finanziamenti prededucibili, qualora gli stessi siano necessari per far fronte ad urgenti (ed impellenti) necessità finanziarie finalizzate a sostenere l’attività aziendale per il periodo di tempo ridotto e necessario per predisporre il vero e proprio piano di concordato ovvero l’accordo di ristrutturazione del debito; pertanto, contestualmente alla presentazione del piano, ovvero dell’accordo, sarà possibile per la società ricorrente richiedere di contrarre ulteriore finanza prededucibile, in questi casi ai sensi dell’articolo 182-quinquies, comma 1, ovvero 182-quater, comma 1, finalizzata quest’ultima a sostenere l’attività dell’impresa nell’ambito dell’esecuzione del vero e proprio piano concordatario ovvero dell’accordo di ristrutturazione del debito.

Stante l’urgenza per cui viene richiesta la nuova finanza prededucibile ai sensi dell’articolo 182-quinqiues, comma 3, L.F. ed in virtù del prevedibile importo ridotto stante il periodo di tempo limitato per il relativo utilizzo, il Legislatore non ha richiesto la predisposizione di alcuna attestazione da parte di un professionista indipendente designato dal debitore (come invece richiesto dalla disciplina di cui all’articolo 182-quinqiues, comma 1), lasciando la scelta in capo al Tribunale, il quale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito l’eventuale commissario giudiziale (se nominato) e sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione.

Il ricorso che predispone il debitore ai sensi dell’articolo 182-quinqiues, comma 3, deve innanzitutto:

  • specificare la destinazione dei finanziamenti eventualmente concessi dal Tribunale, indicando possibilmente i creditori che saranno pagati;
  • evidenziare l’impossibilità di reperire ulteriori finanziamenti necessari a sostenere la continuità aziendale;
  • dimostrare il pregiudizio imminente ed irreparabile che l’azienda subirebbe in assenza di tale nuova finanza.

La prededuzione riconosciuta dall’articolo 182-quinqiues, comma 3, si differenzia da quella di cui al comma 1 del medesimo articolo in quanto:

  • la disciplina della finanza d’urgenza si applica sostanzialmente ai concordati, ovvero agli accordi di ristrutturazione del debito che prevedano la continuità aziendale, (tantoché la concessione di tali finanziamenti è appunto finalizzata ad evitare l’insorgere di un pregiudizio irreparabile), mentre il I° comma dell’articolo in esame è applicabile anche alle procedure di natura liquidatoria;
  • la disciplina della finanza d’urgenza non necessità di una attestazione di un professionista designato dal debitore, richiesto invece dal I° comma dell’articolo in esame;
  • la disciplina della finanza d’urgenza prevede che nel ricorso sia specificata (i) la destinazione dei finanziamenti, (ii) l’impossibilità di reperire ulteriori finanziamenti, (iii) il pregiudizio che l’azienda subirebbe in assenza di tale nuova finanza, ossia informazioni non previste dal I° comma dell’articolo in esame;
  • la disciplina della finanza d’urgenza prevede un arco temporale di utilizzo limitato (fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, o all’udienza di omologazione di cui all’articolo 182-bis) rispetto alle tempistiche di cui al I° comma.

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