Gli incentivi per funzioni tecniche premiano le professionalità interne della pa impegnate nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. il nuovo art. 45 del codice dei contratti pubblici semplifica il sistema, superando il fondo obbligatorio e consentendo l’erogazione diretta dell’80% delle risorse al personale.
Con l’intento di fungere da stimolo all’incremento delle professionalità interne alla Pubblica amministrazione, con conseguente risparmio di spesa rispetto all’affidamento di incarichi professionali esterni alla stessa, vi è la disciplina delle quote incentivanti alle funzioni tecniche, a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, così come regolata dall’art. 45, D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), così come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (Decreto Correttivo al Codice dei contratti pubblici) e dal D.L. n. 73/2025 (Decreto Infrastrutture 2025).
La disciplina dell’incentivazione prevede risorse destinate a dipendenti dell’ente a fronte dello svolgimento di specifiche attività tecniche molto qualificate, volte alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture (nel caso in cui in questi sia prevista la nomina del direttore dell’esecuzione), per aver svolto delle attività tecniche nell’ambito della programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento dei lavori, esecuzione, direzione dei lavori, collaudo e gestione tecnico-amministrativa dell’intervento.
Misura complessiva dell’incentivo
Quindi, i destinatari della quota incentivante si vedono una componente stipendiale aggiuntiva premiale che, prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, vedeva la costituzione di un fondo vincolato ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 (precedente Codice degli appalti pubblici) pari al 2% dell’importo dei lavori, servizi e forniture a base della procedura di affidamento, tenendo presente che il predetto importo sul quale calcolare il 2%:
- è netto IVA;
- non considerare i ribassi d’asta;
- è al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e del contributo fiscale IRAP a carico dell’ente.
Con l’entrata in vigore dall’art. 45, D.Lgs. n. 36/2023, non vi è più l’obbligo del fondo specifico, ammettendo in tal maniera l’erogazione diretta al personale dell’ente, semplificando l’iter per la loro liquidazione.
Altresì, mentre ante D.Lgs. n. 36/2023 l’incentivo complessivamente maturato nel corso dell’anno doveva essere < 50% del R.A.L. del dipendente, ora l’incentivo in commento non può superare il 100% R.A.L. percepito dalla medesima unità di personale.
È opportuno sottolineare, però, che si tiene conto nel computo del massimo compenso erogabile del R.A.L. accumulato nelle varie amministrazioni, se il soggetto presta servizio in più enti (ANAC, Parere 20/2024).
Come disposto anche dal precedente Codice, l’incentivo è corrisposto dal dirigente o dal responsabile di servizio (ora anche in accordo con il R.U.P.) “previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti” ripartendolo tra coloro che hanno svolto le funzioni tecniche e collaboratori nella misura dell’80% delle risorse finanziarie stanziate per le funzioni tecniche delle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
Il restante 20% del 2% al fine dell’acquisto di beni e tecnologie per progetti di innovazione, (come disposto dalla norma previgente), per la formazione in ambito digitalizzazione, specializzazione del personale con funzioni tecniche ed assicurazione obbligatoria del personale. Quindi, l’80% delle risorse stanziate è ora erogato direttamente al personale senza confluire in un fondo specifico, mentre il restante 20% in acquisti di beni/tecnologie e servizi.
Resta il fatto che, ai fini di dotare l’ente di uno strumento efficace e aggiornato alla normativa vigente, per definire i criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, sebbene non sia più obbligatorio l’adozione di un apposito regolamento (come pure la creazione di fondi dedicati), rimane comunque necessario un atto a valenza generale (Anac Parere 3360/2023 e Parere 20/2024).
Requisiti oggettivi
Memore delle difficoltà e incertezze applicative del precedente art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, l’art. 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici reca una disciplina dettagliata circa l’elenco delle attività da incentivare, segnatamente (cfr. D.Lgs. n. 36/2023, Allegato I.10 “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”):
- «programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell’esecuzione;
- collaboratori del direttore dell’esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario)».
L’art. 45, comma 4, dispone che l’erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche a favore dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche specificate nell’allegato sia condizionata all’accertamento (come nella precedente normativa) e all’attestazione dell’effettivo svolgimento delle predette funzioni tecniche da parte del “responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP”, diverso da quello che ha svolto l’attività incentivabile (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, parere 3944/2025).
Corresponsione incentivi nelle ipotesi di rinnovo e di proroga dei contratti.
Per quanto attiene alla legittimità dell’accantonamento della somma per funzioni tecniche si intende richiamare l’attenzione sulle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo del FVG (Deliberazione n. FVG/ 14/2026/PAR del 30 marzo 2026) in materia di erogazione degli incentivi. A tal proposito, si evidenzia innanzitutto che la Corte, nel citato parere, tiene distinta l’ipotesi del rinnovo da quella della proroga dei contratti. Secondo quanto chiarito nel parere in commento, il rinnovo costituisce un nuovo affidamento e l’importo su cui calcolare gli incentivi è quello previsto all’avvio della nuova procedura, nel rispetto del divieto di rinnovo tacito e della concorrenza. La proroga, invece, consiste nella prosecuzione del contratto esistente, sia alle stesse condizioni sia, se previsto, alle condizioni di mercato più favorevoli per l’amministrazione. Tuttavia, in entrambi i casi, la Corte ha espresso l’avviso che la corresponsione degli incentivi rimane subordinata alla disciplina interna dell’ente, ai criteri di riparto definiti e all’effettivo svolgimento delle funzioni tecniche.
Di tutto questo e di altro ancora verrà fornito ampio approfondimento nel Master di specializzazione dal titolo “Attività di controllo e vigilanza del collegio sindacale degli enti del SSN”
