La sentenza Cass. Pen. n. 143/2026 rafforza il rilievo del D.Lgs. 231/2001, affermando l’obbligo del PM di procedere nei confronti dell’ente quando emergano elementi idonei a fondarne la responsabilità. La pronuncia valorizza inoltre il coordinamento tra misure cautelari personali e interdittive, privilegiando interventi sull’ente quando sufficienti a contenere il rischio di reiterazione.
All’inizio di quest’anno, in data 5 gennaio 2026, è stata depositata la sentenza n. 143 della Corte di Cassazione Penale, Sezione VI.
Questa è una pronuncia di rilievo in tema di responsabilità amministrativa degli enti, perché potrebbe caratterizzare le prossime scelte delle governance di ogni tipologia di società.
Di fatto la Corte ha evidenziato come «la scelta di procedere o meno nei confronti dell’ente […] non è discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal d.lgs. 231 del 2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale, è pur sempre contemplata in un provvedimento che, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale».
La sentenza prosegue rimarcando come debba «affermarsi il principio per cui il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001 e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell’ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento, posto che […] l’obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità».
La Suprema Corte dichiarando l’obbligatorietà dell’azione di responsabilità per l’ente e, allo stesso tempo, sottolineando l’importanza di una verifica unitaria tra misure applicabili alla persona fisica e all’ente per prevenire il rischio di reiterazione, ha evidenziato, nell’ambito dell’applicazione delle misure cautelari applicabili all’ente, che le stesse possono interferire con i requisiti di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari personali.
Pertanto, nell’ambito dell’oggetto posto a giudizio da parte della Corte, quest’ultima ha evidenziato che se il rischio di reiterazione risulti meglio contenibile con l’applicazione di misure interdittive nei confronti dell’ente, queste devono ritenersi adeguate e sufficienti, rendendo non necessarie ulteriori limitazioni in capo alla persona fisica autrice del reato presupposto «al fine di evitare che si addivenga alla non necessaria compressione dei diritti della persona fisica lì dove ciò non è strettamente necessario».
Qui di seguito si sintetizzano i punti chiave della sentenza n. 143/2026:
- obbligatorietà dell’azione (D.Lgs. n. 231/2001): la sentenza stabilisce che il PM ha l’obbligo di contestare l’illecito amministrativo all’ente, ove ne sussistano i presupposti, non potendo limitarsi ad agire solamente nei confronti della persona fisica;
- misure cautelari e proporzionalità: il giudizio di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari deve essere complessivo, evidenziando che la tutela deve passare preferibilmente dall’interdizione dell’ente (o mediante azioni nei confronti della società) piuttosto che dalla mera restrizione della libertà della persona fisica, se il rischio discende dalla struttura e dalla attività aziendale.
Se, a tutto quanto sopra indicato, si aggiunge l’evidenza che altre norme primarie depongo a favore della obbligatorietà dell’adozione di un Modello 231, tutti gli organi dirigenti delle società si trovano, di fatto, dall’inizio dell’anno corrente, a dover riflettere sulla adozione ed attuazione di uno proprio modello.
La principale norma che sostiene l’obbligatorietà di un modello organizzativo e di gestione è l’articolo 2086 del Codice Civile, rubricato, “gestione d’impresa” dove, al comma 2, viene stabilito che “l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa […]”.
In tale contesto, un ruolo fondamentale è svolto anche dalla adozione, implementazione dei modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, dovendosi considerare uno strumento di risk management a disposizione della governance aziendale per la prevenzione dei reati presupposto.
“Modello 231” e “Assetto Organizzativo” sono di fatto, in parte, sovrapponibili e riconducibili a un unico sistema di deleghe, funzioni, ruoli e poteri, nonché processi decisionali e procedure di controllo, il tutto supportato da una necessaria attività di risk management (mappatura del rischio) entrambi volti alla prevenzione e alla tutela delle attività aziendali, in primis, la continuità aziendale, che può essere messa in dubbio, se non addirittura interrotta, a causa delle sanzioni “accessorie” previste nel sistema di prevenzione dei reati presupposto, come l’interdizione dall’esercizio dell’attività (con il conseguente blocco dell’operatività aziendale) ovvero la sospensione o revoca di autorizzazioni/licenze.
Altro elemento di contatto tra le 2 discipline è il principio di proporzionalità contenuto in entrambe.
La prima costruita e strutturata «in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta», come la seconda «adeguat[a] alla natura e alle dimensioni dell’impresa».
Ulteriore elemento di contiguità tra “Modello 231” e “Assetto Organizzativo” è la «modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati».
L’adozione di strumenti di programmazione, monitoraggio e utilizzo della liquidità quali rendiconto finanziario, budget di tesoreria, redazione di situazioni finanziarie giornaliere, nonché l’adozione di procedure formalizzate di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare, rappresentano aspetti fondamentali per garantire, non solo, l’adeguatezza dei Modelli 231, ma anche degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell’impresa.
Se, da ultimo, aggiungiamo alle evidenze di cui sopra, anche le nuove disposizioni introdotte nel Codice civile e nel TUF, per effetto delle disposizioni in materia di società di capitali, a cura del D.Lgs. n. 47/2026, a parere dello scrivente, si acuisce la necessità, da parte dell’Organo di Governo di una accurata valutazione sulla effettiva obbligatorietà dell’adozione del Modello 231/2001, nonché, ovviamente, dell’implicita adozione degli Assetti Organizzativi, amministrativi e contabili.
Il nuovo art. 2380-bis, c.c., specifica che non solo la gestione, ma anche l’organizzazione dell’impresa spettano esclusivamente agli amministratori.
Questa disposizione si coordina e si sovrappone direttamente con il precetto dell’art. 2086, comma 2, c.c., confermando in capo agli amministratori di S.p.A. il dovere esclusivo di istituire tali assetti organizzativi adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
Inoltre, il nuovo art. 2381-bis, c.c., secondo comma, attribuisce espressamente al Consiglio di Amministrazione il compito di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati.
Ciò richiama direttamente i presidi organizzativi e i modelli di organizzazione e gestione (MOG) previsti dal D.lgs. n. 231/2001, che richiedono una costante verifica dell’idoneità della struttura aziendale a prevenire i rischi presupposto e non.
