L’iscrizione dell’avviamento in bilancio

All’atto dell’acquisto di una azienda accade spesso che il prezzo pagato contenga una eccedenza rispetto al valore dei beni ceduti, ovvero al valore corrente dei beni e degli altri elementi patrimoniali passati di proprietà.

Se tale maggiore cifra rappresenta un maggior valore che l’azienda sarà in grado di recuperare con la produzione di redditi futuri, quest’ultima potrà iscrivere in bilancio l’avviamento.

La scrittura contabile di acquisto del complesso aziendale si presenta come segue:

Diversi a Diversi
Avviamento (sp) 15.000,00
Crediti (sp) 36.000,00
Macchinari (sp) 150.000,00
Attrezzature (sp) 130.000,00
Rimanenze (sp) 25.000,00
a Debiti v/cedente azienda (sp)  250.000,00
a Debiti (sp)  56.000,00
a Banca c/c (sp)  50.000,00

 L’avviamento può essere iscritto nell’attivo patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali in BI5:- con il consenso del collegio sindacale, – se acquisito a titolo oneroso e – nei limiti del costo per esso sostenuto.

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato, a far data dai bilanci redatti per gli esercizi che hanno avuto inizio dal 1° gennaio 2016, il testo dell’articolo 2426, comma 1, n. 6) cod. civ., relativamente all’iscrizione in bilancio delle quote di ammortamento dell’avviamento.

Ai sensi della riformata disposizione di legge, l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; tuttavia, nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l’avviamento è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento.

L’ultimo aspetto da trattare attiene al contenuto dell’Oic 24, anche esso novellato dopo il D.Lgs 139/2015.

Il principio contabile completa il contenuto del codice civile, prevedendo che la vita utile del bene stabilita all’atto della sua iscrizione non può essere modificata nel corso degli esercizi successivi, potendo in seguito soltanto procedere, in caso di necessità, alla rilevazione di una perdita durevole di valore (vedasi Oic 9).

Inoltre l’Oic 24 chiarisce che esiste comunque un periodo massimo di vita utile dell’avviamento, pari a 20 anni: tuttavia, se il periodo di ammortamento è superiore a 10 anni, è necessario indicare in nota integrativa i fatti e le circostanze oggettive che hanno giustificato un tale periodo di ammortamento.

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