Nuovo Principio contabile OIC 21: la “perdita durevole di valore” delle Partecipazioni immobilizzate

La nuova edizione del Principio contabile OIC 21 intitolato “Partecipazioni e azioni proprie”, approvato in versione definitiva lo scorso mese di giugno, si applicherà ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, pur essendone consentita anche un’applicazione anticipata.

Con riguardo alla valutazione di fine esercizio delle partecipazioni immobilizzate, l’OIC 21 si sofferma sul principio secondo il quale il costo sostenuto all’atto dell’acquisto – pari al costo di acquisto aumentato degli oneri accessori – deve essere diminuito quando si verifica una perdita durevole di valore, ossia una differenza negativa del valore di carico rispetto al valore recuperabile dell’investimento, determinato in base ai benefici futuri che si prevede potranno derivare alla detentrice della partecipazione. La stima del valore recuperabile presuppone un processo valutativo che, a partire dall’analisi delle condizioni economico-finanziarie della partecipata, è diretto a tenere conto:

  • di
    situazioni interne alla società partecipata; a titolo esemplificativo:
    perdite operative reiterate,
    eccesso di costi fissi non riducibili nel breve termine,
    obsolescenza degli impianti, perdurante
    stato di tensione finanziaria, ecc.; e
  • di
    situazioni esterne; a titolo esemplificativo:
    crisi del mercato di riferimento,
    ribasso significativo dei prezzi di vendita e dei margini,
    mutamenti normativi o regolamentari del settore,
    perdita di quote di mercato, ecc.

Il valore economico della partecipata può diminuire anche in ragione della distribuzione di dividendi in una misura tale da ridurre il valore intrinseco dell’investimento partecipativo.

La perdita di valore assume il carattere della “durevolezza” quando le cause che l’hanno determinata non possono essere rimosse in un arco temporale breve sulla base di previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili.

La perdita non è durevole, invece, quando la partecipata si è dotata di programmi volti al recupero di condizioni di equilibrio economico-finanziario; questi piani e programmi devono essere caratterizzati da:

  • concretezza;
  • ragionevole possibilità di realizzazione;
  • brevità di attuazione.

Inoltre, per consentire l’attribuzione alla perdita della natura di non durevolezza, è necessario che i programmi messi a punto dal management della partecipata:

  • risultino da
    deliberazioni degli organi societari, non essendo quindi sufficiente un mero business plan predisposto dal responsabile amministrativo ma non accompagnato dalla formale approvazione dell’organo amministrativo;
  • siano
    analitici, avuto riguardo alla individuazione delle
    linee di intervento e delle
    attese di beneficio;
  • siano
    espliciti con riferimento alla stima dei tempi
    di realizzazione e di conseguimento degli obiettivi di ripristino dell’equilibrio economico-finanziario.

L’OIC 21 precisa che nel caso di imprese in start up, la presenza di perdite nel primo esercizio non necessariamente è espressione di una durevole riduzione del valore dell’investimento; è rilevante in tale circostanza che nell’esercizio successivo si possano trarre indicazioni positive circa un cambiamento volto al ripianamento della perdita pregressa, nonché valutare l’allineamento dei risultati consuntivi con quelli previsti nei piani e programmi di investimento.

Infine, una volta che la perdita di valore fosse accertata come non durevole, così che la partecipazione viene conservata in bilancio al costo storico, le valutazioni compiute dall’organo amministrativo della partecipante devono essere adeguatamente riportate nella Nota integrativa, indicando anche gli elementi essenziali dei piani della partecipata che ragionevolmente consentiranno il recupero della contingente perdita sofferta dalla società, inclusa anche una stima dei tempi attesi per tale recupero.

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