Nuova collocazione per gli ex proventi e oneri straordinari

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015, il principio contabile OIC 12 è stato revisionato procurando, come noto, la cancellazione della sezione straordinaria del conto economico. In questa sede, l’attenzione è rivolta alle sole componenti reddituali, non vengono pertanto trattati aspetti relativi alle voci di stato patrimoniale che potrebbero in qualche modo collegarsi alla disciplina successivamente esposta.

L’Organismo Italiano di Contabilità, nella parte dedicata alle motivazioni alla base delle decisioni assunte, ha provveduto ad attribuire alle voci, che precedentemente si collocavano all’interno della sezione straordinaria, una nuova sistemazione. Ciò tuttavia non è stato possibile in toto, poiché viene specificato che la risistemazione citata è dipesa dall’identificazione ex ante della voce di destinazione mediante l’analisi della transazione effettuata a monte. Al di fuori delle fattispecie elencate, in relazione quindi ai proventi e agli oneri non ricollocati, è necessario, in sede di redazione del bilancio d’esercizio, provvedere ad imputare tali elementi seguendo una logica che si configura nella verifica dell’evento da cui deriva l’operazione in questione.

Dal punto di vista tecnico, all’interno della voce A5 del conto economico, denominata “altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio” sono stati inseriti:

  • i rimborsi assicurativi riguardanti i furti o ammanchi di beni relativi alle disponibilità finanziarie, al magazzino e ai cespiti vari;
  • le liberalità in danaro o in natura che non si configurano in contributi in conto esercizio.

Il documento include inoltre nella voce sopra citata le plusvalenze generate a seguito:

  • di conferimenti di aziende e di rami di aziende, le fusioni, le scissioni e altre operazioni straordinarie;
  • di operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
  • di alienazione di immobili civili e altri beni non strumentali all’attività produttiva.

Nella sezione C, in relazione ai proventi finanziari, vengono imputate le cessioni di partecipazioni e titoli a reddito fisso, in particolare alle voci C15) “proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime” e C16.b) “da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni”. Da notare, inoltre, che esiste la possibilità che operazioni di ristrutturazione del debito producano componenti reddituali positive di origine finanziaria, tali per cui è opportuna l’indicazione delle medesime nella voce C16.d) “proventi diversi dai precedenti”.

Tra i principali costi da classificare nella voce B14 “oneri diversi di gestione troviamo:

  • le minusvalenze originate dai conferimenti di aziende, dalle fusioni, dalle scissioni, da altre operazioni straordinarie;
  • le minusvalenze conseguenti a operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
  • le minusvalenze generate dall’alienazione di immobili civili e di altri beni non strumentali all’attività produttiva;
  • gli oneri sostenuti per multe e ammende, le quali sono state causate da fatti estranei alla gestione.

Come già preannunciato, in relazione alle voci che non state identificate ex ante, il soggetto che redige il bilancio d’esercizio dovrà provvedere alla loro collocazione in base alla tipologia di riferimento. Tra le medesime si annoverano:

  • i furti e gli ammanchi, in quanto gli stessi possono riferirsi alle disponibilità finanziarie, al magazzino o ai cespiti, componenti quindi non classificabili a priori;
  • gli oneri di ristrutturazione aziendale, i quali possono comprendere quelli relativi al personale oppure accantonamenti a vario titolo;
  • gli oneri sostenuti per cause e controversie;
  • le indennità varie per rotture di contratti.

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