Consultabile la bozza del nuovo Oic 16

Nella giornata di ieri l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la bozza per la consultazione del principio contabile Oic 16 – Immobilizzazioni materiali, continuando il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015.

In linea generale, il documento prevede delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile tese ad agevolare il più possibile la fase di transizione. Infatti, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 139/2015, le società possono scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettivamente.

La nuova versione del principio recepisce:

  • l’eliminazione dei riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico a seguito della sua soppressione ai sensi del decreto di riforma;
  • la riformulazione del principio della sostanza economica disposta, sempre, dal decreto di riforma.

Quest’ultimo aspetto concerne l’avvenuta sostituzione del principio della funzione economica con il principio della sostanza economica.

Al riguardo, il nuovo Oic 16 è più chiaro nello stabilire che le immobilizzazioni devono essere rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito.

Segue, poi, la precisazione in base alla quale il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà.

Diversamente, ossia nel caso in cui non vi è coincidenza tra la data di trasferimento dei rischi e dei benefici e la data di trasferimento della proprietà in virtù di specifiche clausole contrattuali, ai fini della rilevazione iniziale, rileva il trasferimento dei rischi e dei benefici.

L’analisi va comunque fatta caso per caso dovendo avere riguardo alle specifiche clausole contenute nel contratto. Sul punto, la bozza del principio spende le seguenti testuali parole: “se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici” e che comunque “nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali”.

Si noti che la precedente versione dell’Oic 16 prevedeva che “Normalmente le immobilizzazioni materiali … sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento del titolo di proprietà se acquisite a titolo oneroso o gratuito. In alcuni casi i beni sono iscritti avendo riguardo al trasferimento dei relativi rischi per la rilevanza che tale momento ha nell’ambito di tali operazioni”.

Si evidenzia, infine, che la bozza del principio dedica delle parti alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis cod. civ., e alle micro imprese di cui all’articolo 2435-ter cod. civ..

In particolare, viene precisato che nei bilanci in forma abbreviata le immobilizzazioni materiali sono esposte nell’attivo dello stato patrimoniale nel loro complesso, come unica voce. Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’articolo 2425 del codice civile possono essere tra loro raggruppate: voci B10(a), B10(b) e B10(c).

Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese.

 

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